Il boss della mafia Gaspare Spatuzza non รจ stato ammesso al programma di protezione. Lo ha deciso la Commissione centrale del Viminale per la definizione e applicazione delle misure speciali di protezione.
La proposta era stata avanzata dalle procure di Firenze, Caltanissetta e Palermo che indagano sulle stragi di via D’Amelio e del ’93.
La proposta di ammettere al programma di protezione definitivo il boss รจ stata rifiutata perchรฉ il pentito ha cominciato a fare le sue dichiarazioni ben oltre il limite dei 180 giorni dal giorno in cui ha espresso la disponibilitร a collaborare.
Gaspare Spatuzza ha cominciato a collaborare con la magistratura il 26 giugno del 2008. Poi ha reso altre dichiarazioni dal 16 giugno 2009 e quindi, nel giudizio contro Marcello Dell’Utri, il 4 dicembre del 2009. Le sue sembrano, dunque, ‘dichiarazioni a rate’.
Secondo quanto rileva la Commissione centrale del Viminale per i programmi di protezione, nella motivazione di rigetto dell’ammissione al programma per Spatuzza, non vi รจ infatti “alcun elemento che autorizzi a ritenere che di quanto riferito nel dibattimento contro Dell’Utri Spatuzza avesse giร parlato nei 180 giorni previsti dalla legge”.
“La fissazione dei 180 giorni quale termine ultimo per riferire fatti gravi, o comunque indimenticabili, รจ funzionale, secondo l’unanime volontร del Parlamento nel 2001 – รจ detto nella motivazione – a garantire tale genuinitร e a evitare abusi, viceversa realizzabili se, come รจ accaduto in piรน casi, fossero ammesse le cosiddette ‘dichiarazioni a rate'”. “L’obbligo di lealtร e di correttezza del collaboratore nei confronti dello Stato, dal quale egli aspira a ricevere un trattamento premiale, deve tradursi nella genuinitร delle dichiarazioni”.
La Commissione del Viminale, presieduta dal sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, nel prendere la sua decisione ha applicato quanto prevede la legge di riforma n. 45/2001 sui collaboratori di giustizia, approvata all’epoca da tutte le forze politiche. In particolare ha fatto riferimento alla norma in base alla quale “la persona che ha manifestato la volontร di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontร , tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali รจ interrogato”.
L’inosservanza di tale disposizione comporta che le speciali misure di protezione non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine dei 180 giorni, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste. “E se la giurisprudenza – sottolinea nelle motivazioni la Commissione del Viminale – ritiene utilizzabili le dichiarazioni rese oltre il termine ai fini della decisione giudiziaria, รจ altrettanto vero che ciรฒ riguarda il regime processuale. Ciรฒ che invece rileva ai fini della Commissione รจ l’aspetto amministrativo dell’ammissione al programma di protezione”.
