ROMA – E’ licenziabile il lavoratore che fuma gli spinelli. A stabilirlo è la Sentenza numero 6498 del 26 aprile 2012 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ha accolto il ricorso di un noto istituto di credito contro la decisione in appello per il reintegro sul posto di lavoro di un impiegato trovato in possesso di ingenti quantità di hashish e marijuana.
A segnalare la questione è stato Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale per la Tutela del Consumatore di Italia dei Valori. D’Agata ha evidenziato il contenuto della sentenza sul sito dello Sportello dei Diritti. Secondo la Cassazione erano da respingere le motivazioni di reintegro secondo cui la maxi inchiesta nella quale l’impiegato di banca era coinvolto era affar suo, non trattandosi nemmeno di droghe pesanti.
Secondo la suprema corte vanno applicati al caso i principi generali del rapporto fiduciario che dovrebbe sussistere tra lavoratori e azienda. Nella sentenza si legge che:
Per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.
