
ROMA – Per lo stupro di gruppo non può essere prevista solo la custodia cautelare in carcere. Devono essere vagliate anche le misure detentive alternative, come i domiciliari, a seconda delle “esigenze cautelari” del caso. E’ quello che dice la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimitĂ costituzionale dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale.
La norma ‘bocciata’ dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.232 depositata oggi, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di violenza sessuale di gruppo si applica unicamente la custodia cautelare in carcere. Ora la Consulta ha stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il giudice può applicarle. Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma la gravitĂ del reato, da considerare tra quelli piĂą ”odiosi e riprovevoli”. Ma la ”piĂą intensa lesione del bene della libertĂ sessuale”, ”non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata”, scrive la Corte.
Alla base del pronunciamento una questione di legittimitĂ sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda in sentenza come ”la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del ‘minore sacrificio necessario ‘: la compressione della libertĂ personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della ‘pluralitĂ graduata’, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertĂ personale, e, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte ‘individualizzanti ‘ del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete”.
