La III Sezione Civile della Suprema Corte, infatti, ha condannato al risarcimento dei danni “da intervento estetico” per responsabilità medica da mancanza di “consenso informato” un chirurgo estetico di Perugia, che aveva rimosso un tatuaggio dalla spalla di una signora quarantenne che non lo voleva più. Tuttavia l’inestetismo conseguente all’intervento aveva peggiorato la situazione in quanto la cicatrice “a forma di losanga”, lunga 4 cm. e mezzo e larga 2 cm. e mezzo, “con colorazione simil-cutanea ma con striature ipercromiche”, aveva fatto rimpiangere alla paziente il passo intrapreso di ripudio del tatuaggio.
Senza successo, in Cassazione, il chirurgo ha fatto presente di non aver commesso alcun errore nell’intervento e che meglio di così la rimozione non poteva venire. La Cassazione, però, ha confermato che il camice bianco dovrà risarcire la signora in quanto sopratutto “nel campo degli interventi non necessari, come quelli estetici, un intervento compiuto senza valido consenso informato perde qualsiasi fonte di legittimazione”.