ROMA – La Corte Costituzionale ha oggi stabilito una riduzione della pena per l‘alterazione di stato civile di un neonato (per esempio nel caso di un neonato partorito da una donna attraverso utero in affitto ma presentato dai genitori adottivi come figlio naturale proprio) prevista dall’articolo 567 comma 2° del codice penale.
L’articolo 567 dice che
chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Di seguito riportiamo alcuni brani della sentenza numero 236 emessa dalla Consulta che prevede la riduzione della pena per l’alterazione di stato civile di un neonato.
1.1. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente evidenzia che esse sono sollevate nell’ambito di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, accusati del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro, nella formazione dell’atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsamente che ella era nata dall’unione naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il giudice a quo, agli imputati non potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi all’interno della cornice edittale la cui legittimità costituzionale è contestata.
(…) Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca della promulgazione del codice penale, l’atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all’ufficiale di stato civile al fine di attribuire la maternità e la paternità naturali al neonato, costituiva il principale – se non l’unico – strumento per attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto del neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria discendenza» attraverso la previsione di una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalità, svolgere un’adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni tentativo di formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attestazioni, false certificazioni o altre falsità. Stante la mancanza di strumenti alternativi che consentissero di ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neonato, la formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura impossibile, la corretta attribuzione all’interessato del suo stato civile.
In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il maggiore disvalore assegnato alla condotta criminosa contemplata dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. rispetto a quello della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo articolo, che presuppone l’alterazione di stato civile, non già mediante la formazione di un atto falso, bensì attraverso la sottrazione del neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi comunque già riconosciuti e, quindi, muniti di atti di nascita veritieri.
Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo, certamente funzionale alle esigenze di tutela dello stato civile del neonato al momento della promulgazione del codice penale, non potrebbe più essere considerato adeguato alla situazione attuale.
Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi con un’accelerazione sempre maggiore soprattutto negli ultimi anni, consentono di accertare l’effettiva paternità e maternità di un individuo – con una certezza pressoché assoluta – attraverso indagini svolte sul relativo DNA (le cosiddette “prove tecniche”), con procedure poco invasive, prive di pericolosità, nonché particolarmente rapide ed economiche.
Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca la riforma del diritto di famiglia, realizzata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha profondamente innovato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di filiazione legittima e naturale, da un lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, e ridimensionando notevolmente, dall’altro, l’importanza dell’atto di nascita ai fini della prova della filiazione, legittima o naturale, con conseguente maggior incidenza delle cosiddette “prove tecniche”, ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati.
Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il «ridimensionamento» della funzione dell’atto di nascita ai fini dell’accertamento della discendenza naturale del neonato.
Da ciò conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della gravità e del disvalore della condotta.
Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, invece, oggi più grave ed allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al primo comma dell’art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione da tre a dieci anni) sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti, presupporrebbe una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata propensione a delinquere, rispetto alla mera dichiarazione di un dato non corrispondente al vero.