ROMA – Non possono esserci controlli preventivi o monitoraggi indefiniti sui sistemi di prenotazione informatica dei voli on line delle compagnie aeree e per ottenere le credenziali di accesso ai database non e’ sufficiente il sospetto che i voli possano essere utilizzati dai corrieri della droga. Lo sottolinea la Cassazione, sbarrando la strada alla procura di Pisa che chiedeva di tenere sotto controllo, in maniera permanente il sistema di prenotazioni di Ryanair.
Con questa decisione – sentenza 19618 della IV sezione penale, depositata oggi – la suprema corte ha respinto il ricorso della procura di Pisa contro l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, lo scorso 23 settembre, aveva accolto la richiesta di Ryanair di annullare il decreto di perquisizione e sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line disposto dalla procura pisana e motivato dall’esigenza ”di poter identificare per tempo i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (i cosiddetti ‘ovulatori’)”.
La procura riteneva particolarmente sospette soprattutto le prenotazioni last minute effettuate in orario notturno e con rientro programmato entro pochissimi giorni dall’arrivo. Ma il tribunale non aveva convalidato il decreto, in quanto ”si ipotizzava la futura commissione di reati da parte di soggetti ancora da individuare” e si finiva col ”monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente, il contenuto di un sistema informatico, onde pervenire all’accertamento di reati non ancora commessi”. Senza successo la procura ha chiesto il ripristino del decreto. I supremi giudici, infatti, hanno obiettato che ”l’ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono percio’ l’esistenza di una notizia di reato e l’avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro”.
Pertanto, per sequestrare un sistema di prenotazione, non basta ”la mera indicazione” del tipo di reato che un pm presume che possa essere commesso. In conclusione, ad avviso della Cassazione, ”e’ da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del predetto sistema, in attesa dell’eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalita’ nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabili alle intercettazioni) se nulla ha a che fare con la perquisizione”.
Con questo verdetto la suprema corte ha escluso che per sequestrare e accedere ai codici di accesso del sistema on line di Ryanair si possa invocare la legge che nel 2008 ha ratificato la convenzione di Budapest contro la criminalita’ informatica.
