Anche le banche devono fare la loro parte contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. A indicare i comportamenti da seguire per evitare che i finanziamenti finiscano a terroristi o Stati canaglia ci pensa un “decalogo” messo a punto dalla Banca d’Italia sotto forma di indicazioni operative a firma del direttore generale Fabrizio Saccomanni.
Nel documento vengono suggeriti anche alcuni «indicatori di anomalia» tali da far scattare il sospetto, primo fra tutti l’insediamento del cliente o degli intermediari in aree geografiche individuate come a rischio o note per carenze normative sui controlli all’esportazione o di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Ma la spia d’allarme dovrà accendersi anche quando il valore della spedizione è sottostimato rispetto ai costi di imbarco, quando il soggetto che provvede al trasporto dei beni risulta quale destinatario finale alla spedizione, quando i beni sono destinati ad aree geografiche apparentemente estranee all’attività economica del cliente, quando il passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale, quando si rilevano incongruenze informative dalla documentazione.
In linea generale, agli intermediari viene chiesto di dotarsi di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza tra i dati acquisti nell’ordinaria attività di vigilanza con quelli contenuti nelle liste dei soggetti sottoposti a sanzione emanate dal ministero dell’Economia. Le informazioni raccolte dovranno essere analizzate per determinare il grado di rischio e a questo scopo, sottolinea Saccomanni, «assumono particolare rilievo, tra i criteri generali indicati, quelli che fanno riferimento all’area geografica o alla prevalente attività svolta». Nel caso di operazioni a rischio, Bankitalia chiede alle banche di assumere informazioni supplementari sull’origine dei fondi utilizzati o da utilizzare, sul beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, sulla natura e lo scopo dell’operazione.
Chi non fosse in grado di adottare tali misure di controllo rafforzate, avverte via Nazionale, non potrà instaurare il rapporto né eseguire la transazione. Se il rapporto è di corrispondenza, gli intermediari dovranno condurre una valutazione di rischio sui clienti per i quali opera il corrispondente e i prodotti o i servizi offerti dallo stesso. Molto stretta dovrà essere la collaborazione con la Uif cui dovranno essere comunicate «con la massima tempestività» tutte le operazioni sospette.
