ROMA – Martedì Mario Monti ed Elsa Fornero decideranno il da farsi sui licenziamenti economici: già si sa che l’orientamento del governo è quello di rendere obbligatoria la conciliazione innanzi tutto. Se questa non dovesse andare a buon fine allora il lavoratore potrebbe ricorrere al giudice.
Il governo sembra puntare su di una normativa efficace sulle procedure di conciliazione e processuali riguardanti i licenziamenti. Con un duplice obiettivo: prevenire l’instaurazione delle cause giudiziarie; risolverle con un rito accelerato quando ciò non sia possibile. Ecco perché specifiche norme saranno dedicate alla conciliazione di cui si parla nel documento di linee guida del governo. La procedura di conciliazione sarà obbligatoria per tutti i licenziamenti di tipo economico.
Secondo le norme attuali (legge 604 del 1966 come modificata dal collegato lavoro del 2010), il tentativo di conciliazione è facoltativo, a richiesta del lavoratore. Dopo la riforma, invece, il licenziamento con motivazioni economiche sarà sempre esaminato in prima battuta in una sede terza, come gli uffici provinciali del Lavoro, dove le parti, cioè l’azienda e il lavoratore, con l’assistenza dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali, dovranno presentarsi entro un termine prefissato (probabilmente 7 giorni) e decideranno se risolvere la controversia attraverso una transazione economica, che lo Stato potrebbe incentivare con la corresponsione di un voucher che il licenziato potrebbe “spendere” presso i servizi di ricollocamento al lavoro (corsi di formazione e riqualificazione compresi).
Se invece la conciliazione fallirà e il lavoratore ricorrerà al giudice, si assumerà il rischio, nel caso perdesse la causa, di non ottenere nulla, nemmeno la transazione discussa nella fase conciliativa. Ciò dovrebbe far sì che in tribunale arrivino solo una parte delle controversie, quelle dove il lavoratore ritiene di avere un’alta possibilità di ottenere l’indennizzo, che la legge fisserà tra un minimo di 15 e un massimo di 27 mensilità, o addirittura il reintegro nel posto di lavoro laddove riesca a convincere il giudice che il licenziamento non ha motivazioni economiche bensì discriminatorie. Per scoraggiare ulteriormente il ricorso al tribunale, si prevede che il giudice, qualora decida per l’indennizzo, ne stabilisca la misura tenendo anche conto del comportamento delle parti durante il tentativo di conciliazione.