Banche (Etruria, Marche…) come si fa a ottenere indennizzo

Banche (Etruria, Marche…) come si fa a ottenere indennizzo

ROMA – Banca Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche: è pronto l’iter procedurale per consentire agli obbligazionisti che ne abbiano i requisiti di ottenere indennizzi per il caso delle 4 banche finite in default. 4 mesi per presentare la domanda all’Anac (l’autorità anti-corruzione guidata da Raffaele Cantone), 90 giorni per il verdetto da parte del collegio arbitrale costituito presso l’Anac: questa la cornice temporale. Il collegio arbitrale deciderà se i titolari di obbligazioni subordinate hanno diritto all’indennizzo sulla base di elementi che vanno dall’età del richiedente all’ammontare delle perdite fino al tipo di rischio finanziario accettato.

Le controparti davanti all’arbitro saranno l’obbligazionista richiedente e il Fondo di solidarietà, che rappresenta il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Condizione imprescindibile è che il richiedente non abbia proposto azioni all’autorità giudiziaria nel 4 mesi della finestra temporale in cui è possibile fare la richiesta. Il termine per la pronuncia del lodo, per consentire al collegio di acquisire ulteriori accertamenti o pareri, può essere prorogato per una sola volta e per massimo 30 giorni.

Il richiedente farà domanda attraverso un ricorso alla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l’Anac: potrà utilizzare un modulo ad hoc disponibile sul sito dell’autorità che verrà trasmesso via mail. Giovanni Negri sul Sole 24 Ore ragguaglia su finalità e principi ispiratori del decreto per cercare di indennizzare gli obbligazionisti di Banca Etruria e delle altre, su cui stanno lavorando di concerto il ministero dell’Economia, la Banca d’Italia, Anac, Consob e ministero della Giustizia.

Il Collegio arbitrale incaricato di dirimere la controversia relativa alla prestazione del Fondo di solidarietà accerta, in contraddittorio tra le parti, la responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. Verifica inoltre ogni altro fatto rilevante per la determinazione della prestazione e la corresponsione dell’indennizzo. (Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore).

Published by
Warsamé Dini Casali