ROMA – Se la barriera architettonica va eliminata, lo spazio comune non può diventare un problema. La sentenza del 5 dicembre 2012 del Consiglio di Stato sancisce che se un uomo ha comprovati problemi di salute e la necessitĂ di costruire un ascensore esterno al proprio palazzo nello spazio in comune con quello vicino, può farlo se non vi sono muri divisori o recinzioni. Una sentenza che boccia così il giudizio di primo grado, che imponeva di preservare lo spazio comune, facendo riferimento all’interpretazione giuridica e non a quella tecnica.
Tutto inizia quando un uomo con problemi di deambulazione decide di chiedere l’autorizzazione per la costruzione di un ascensore esterno, che sarebbe stato collocato nello spazio in comune con il palazzo vicino. Per l’uomo, che di quell’ascensore ha bisogno, iniziano i problemi giudiziari.
Secondo l’articolo 79 del Dpr 380/2001, trattandosi di uno spazio comune l’uomo non ha il diritto di costruire l’ascensore. La barriera architettonica non può essere abbattuta. Nel giudizio di primo grado i giudici amministrativi interpretano l’articolo in modo “giuridico”, negando la costruzione perchĂ© non rispettala distanza legale minima dall’immobile vicino.
Il 5 dicembre, con la sentenza 6253, il Consiglio di Stato ribalta la situazione: l’interpretazione meramente giuridica dell’articolo non è sufficiente, bisogna tenere conto anche dei parametri tecnici. I due palazzi sono separati da un cortile privo di recinzioni o muro, quindi il Comune non poteva negare la costruzione.
Il Sole 24 Ore riporta la sentenza:
“Da questo ragionamento logico giuridico “Ne discende che non poteva il Comune denegare il rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 873 cod. civ. applicandosi in ogni caso l’ulteriore deroga di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, d.P.R. nr. 380 del 2001″.
In conclusione, il bilanciamento degli interessi in esame, quello alla tutela della salute e della vita di relazione dei soggetti portatori di handicap e quello diretto ad evitare la creazione di intercapedini dannose o pericolose dei proprietari di immobili limitrofi, è stato risolto dal Consiglio di Stato obbligando l’amministrazione comunale ad effettuare una nuova valutazione della richiesta di rilascio del pdc, alla luce della illuminante interpretazione dell’art. 79, comma 2, Dpr 380/2001, qui fornita”.
