ROMA – E’ licenziabile il bancario che compie operazioni finanziarie senza copertura di liquidi. A stabilirlo è la Sezione lavoro della Cassazione che nella sentenza 1403/12 ha confermato la sanzione disciplinare inflitta a una responsabile di una filiale Unicredit, licenziata 12 anni fa dopo la scoperta di gravi irregolarità amministrative.
La Corte Suprema ha respinto i motivi di impugnazione della difesa, secondo cui il datore di lavoro, ossia la banca, avrebbe dovuto esporre pubblicamente il codice disciplinare aziendale. Inoltre, sempre secondo la difesa, il regolamento interno avrebbe dovuto prevedere tipizzandole tutte le condotte illecite che possono portare alla rescissione del contratto di lavoro. La Corte ha pertanto stabilito che non è possibile appellarsi al criterio della pubblicità della norma infranta (art. 7 dello Statuto dei lavoratori) in quanto la violazione riguarda l’etica comune e comunque un direttore di filiale non può non essere a conoscenza del regolamento della Consob.
Le cosiddette operazioni “cabrio”, ovvero gli acquisti in mancanza di copertura finanziaria, sono infatti vietati dal regolamento Consob. Quindi, la gravità in sé dell’infrazione disciplinare non esigeva una tipizzazione codificata e neppure la procedura prevista all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, ovvero l’affissione pubblica del codice disciplinare interno.