ROMA – Se il lavoratore viene reintegrato dopo un licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, il datore di lavoro è tenuto a pagargli i contributi come non fosse stato mai licenziato, e inoltre deve versare le sanzioni previste dalla giustizia civile per l’omissione di contributi. Mentre, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro deve pagare i contributi arretrati (dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, senza soluzione di continuità ), ma non le sanzioni.
Questo in sintesi il senso della Sentenza n. 19665 del 18/09/2014 della Cassazione a Sezioni Unite Civili (scarica testo integrale in Pdf). Cassazione che riassume così il suo verdetto:
PREVIDENZA SOCIALE – DECLARATORIA D’ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO – OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI – SANZIONI CIVILI – APPLICABILITA’ – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI
In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo od inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Le sezioni unite della Cassazione civile sono state chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza, su rimessione della sezione semplice, previsto dall’articolo 374 del codice di procedura civile, sul fatto se siano applicabili o meno le sanzioni civili, vale a dire le maggiorazioni dei contributi previdenziali nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo.
Il lavoratore licenziato ha diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale, per tutto il periodo che intercorre dalla data del licenziamento alla data dell’ordine di reintegro, a seguito di sentenza che l’ha dichiarato illegittimo. Si parla di una “finzione di rapporto”. Il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi omessi come se il rapporto non fosse stato mai interrotto a causa dell’illegittimo licenziamento. Dal giorno 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga, dopo il ripristino del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve fare le denunce contributive e se ritarda va incontro alle sanzioni civili. Per quanto riguarda il periodo antecedente al reintegro, la Cassazione aveva affermato con una prima decisione – la numero 7934 del 1/4/09 (scarica Pdf) – che non sussistesse alcun obbligo di natura aggiuntiva, cioè sanzioni civili a carico del datore di lavoro (distinte in omissione o evasione contributiva) giacché prima dell’ordine di reintegro da parte del giudice non poteva sorgere alcun obbligo.
Viceversa con una successiva pronuncia – la numero 402 del 13/1/2012 (scarica Pdf) -, che le Sezioni Unite condividono in buona parte, la Cassazione ha ritenuto che la reintegrazione disposta ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge numero 300 del 1970) rientri tra le fattispecie di evasione od omissione, per cui scatta la sanzione civile prevista allora dall’articolo 1 (commi 217 e 218) della legge 662/96 (ora vige la legge 388/2000), applicabile nel tempo.
Bisogna però distinguere l’ipotesi di nullità od inefficacia del licenziamento per i casi più gravi (esempio licenziamento discriminatorio) da quello di annullamento per i casi meno gravi di mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Nel secondo caso la sentenza che contiene l’ordine di reintegra ha una valenza costitutiva e quindi l’obbligo contributivo è ripristinato senza sanzioni dovute ad omissione contributiva.
Il principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Cassazione, con riferimento ad una situazione regolata dalla normativa precedente alla riforma Fornero, (legge numero 92 del 2012), è il seguente:
“nel caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore in modo che non abbia soluzione di continuità . Se il licenziamento è dichiarato nullo od inefficace è obbligato a pagare anche le sanzioni civili per l’ipotesi meno grave dell’omissione contributiva (quella per evasione implica l’intenzionalità ) prevista ora dall’articolo 116 comma 8, lettera A) della legge numero 388 del 2000. Per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione in cui il rapporto previdenziale è ricostituito di diritto, sorge l’obbligo di dichiarare all’Istituto previdenziale e di corrispondere i contributi previdenziali oltre che inizialmente il montante dei contributi arretrati per il periodo di rapporto interrotto, salvo detrazione di quanto versato da altro datore per le prestazioni svolte nel tempo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra”