Consob, nel mirino dei controlli le pubblicità delle obbligazioni bancarie

Più trasparenza nella pubblicità dei bond bancari. Lo chiede la Consob, soprattutto guardando alle obbligazioni estere con prospetto informativo ‘passaportato’ secondo la normativa europea, e quelle italiane ‘esterovestite’, approvate cioè da autorità europee diverse dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Sui messaggi pubblicitari di questi prodotti, che spesso sono l’unica vera forma di comunicazione al risparmiatore e prendono il posto del prospetto informativo, l’autorità guidata da Giuseppe Vegas ha preparato una bozza e ha avviato una consultazione col mercato.

Gli addetti ai lavori dovranno prenderne visione e replicare entro 20 giorni con osservazioni prima della stesura definitiva della comunicazione. ”L’informazione deve essere chiara e trasparente in modo che tutti la possano capire, anche chi non è laureato in Economia” ha spiegato il presidente della Consob ai microfoni del Tg5, aggiungendo come a volte sugli annunci ”il rendimento è scritto molto grande” e poi ci siano clausole scritte in piccolo.

Al Tg2 Vegas ha rilevato come ”sia il tasso pubblicizzato a volte è scritto grande e le controindicazioni in piccolo, Devono essere scritti tutti allo stesso modo” pensando anche ”magari a quelle persone anziane” che vogliono investire i propri risparmi.

Il problema messo a nudo dall’Autorità consiste nei messaggi pubblicitari troppo spesso sbilanciati verso un’enfasi sui rendimenti piuttosto che sui rischi dell’investimento. Messaggi ”il cui contenuto – osserva Consob – non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari”.

La prima indicazione di via Martini è che l’annuncio pubblicitario deve indicare l’esistenza di un prospetto informativo e il luogo in cui il pubblico può procurarselo, chiarendo anche quale sia l’autorità che lo ha approvato. Il messaggio, poi, deve essere ”chiaramente riconoscibile” nella sua natura di comunicazione pubblicitaria e le informazioni che contiene ”non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti”. Per questo la Consob prescrive che quando vengono riportati i rendimenti di un prodotto, deve essere specificato anche il periodo di riferimento per il calcolo.

La pubblicità deve poi ”rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio” e ”operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente”, indicando inoltre i rendimenti al netto degli oneri fiscali.

L’autorità di controllo chiede anche chiarezza sulle fonti di eventuali risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, indicando che il messaggio promozionale deve essere ”coerente con le informazioni contenute nel prospetto”. Al bando quindi ”termini che enfatizzano i vantaggi dell’investimento, ridimensionandone i rischi, anche con il ricorso a specifiche modalità grafiche”. Un classico in questo caso è la comunicazione esclusiva dei tassi cedolari massimi conseguibili e ”l’omessa indicazione della circostanza che il rendimento può variare nel tempo”. Infine, una raccomandazione non del tutto scontata: ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l’avvertenza: ”Prima dell’adesione leggere il prospetto”.

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Published by
Maria Elena Perrero