La Regione Piemonte non potrà intervenire nella destinazione dell’utilizzo del canone Rai pagato dai piemontesi, seppure concordandolo con il governo. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità del comma dell’ articolo 8 della legge approvata nell’ottobre del 2009 sugli interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale.
La legge prevedeva infatti la promozione di ”intese con il ministero dello sviluppo economico volte a definire l’utilizzo di quota parte del canone di abbonamento Rai corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della giunta”.
Ad impugnare il provvedimento davanti alla Consulta è stato il governo sostenendo che si tratterebbe di un intervento della Regione nell’utilizzazione di un prelievo statale che ha natura tributaria e quindi in contrasto con le norme dello Stato sulla disciplina del canone. Di diverso avviso la Regione secondo la quale la disposizione sarebbe operativa solo ”subordinatamente e condizionatamente” all’intesa con il ministero dello sviluppo economico e non potrebbe cioè arrecare alcun vulnus alle competenze statali.
Tesi questa che non ha convinto i giudici della Consulta, secondo i quali ”la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale” e quindi ”l’intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso”. Non è stata invece ritenuta fondata dai giudici della Consulta la questione di legittimità costituzionale, sempre sollevata dal governo, circa l’articolo della stessa legge che, non ricomprendendo nel ”sistema integrato delle comunicazioni” la stampa quotidiana e periodica, avrebbe violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.