Contratti: dall'anti Fiat alla tutela dei Ccnl, gli 8 punti dell'accordo

ROMA, 21 SET – Contratti aziendali validi per tutti se approvati a maggioranza e possibili ''intese modificative'' (così vengono definite le deroghe) dei contratti collettivi nazionali sulle materie indicate dagli stessi.

Questi gli 8 punti dell'accordo interconfederale del 28 giugno, oggi firmato definitivamente da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, e successivamente dall'Ugl, a cui le parti hanno aggiunto una integrazione che esplicita l'impegno formale delle stesse al rispetto ed alla piena applicazione dell'accordo, a tutti i livelli.

CERTIFICAZIONE E RAPPRESENTATIVITA', SOGLIA 5%. Vale il mix tra deleghe (certificate dall'Inps e trasmesse al Cnel) e i voti nelle elezioni delle Rsu, da rinnovare ogni 3 anni. Per negoziare è necessario che il dato della rappresentatività per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il Ccnl.

CONTRATTO NAZIONALE RESTA CORNICE. Il contratto nazionale ha la funzione di garantire ''la certezza'' dei trattamenti economici e normativi ''comuni'' per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

CON OK MAGGIORANZA RSU, CONTRATTI AZIENDALI VALIDI PER TUTTI. I contratti aziendali sono ''efficaci'' per tutti i lavoratori e ''vincolano'' tutti i sindacati se approvati dalla maggioranza delle Rsu elette.

SE RSA, REFERENDUM CON QUORUM 50%. In presenza delle Rsa (le Rappresentanze sindacali aziendali che non sono elette ma nominate, in carica 3 anni), quando le stesse approvano, sempre a maggioranza, i contratti aziendali, questi devono ''essere sottoposti al voto'' dei lavoratori. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

CLAUSOLE TREGUA SINDACALE. I contratti aziendali che definiscono clausole di tregua sindacale per garantire ''l'esigibilità'' degli impegni assunti sono vincolanti per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i sindacati, non per i singoli lavoratori.

DEROGHE. Il settimo punto (allora ribattezzato 'punto Fiat') stabilisce che i contratti aziendali possono definire, ''anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative'' del Ccnl ''nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro''. Dove non previste e in attesa di rinnovi, i contratti aziendali ''conclusi'' con le Rsa possono definire intese modificative del Ccnl sulla disciplina della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro. In generale, si affida ai contratti aziendali la possibilità di indicare regole per ''aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi''.

DA GOVERNO INCENTIVI A CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO. Le parti chiedono al governo di continuare a incentivare il secondo livello contrattuale, rendendo strutturali le misure di ''riduzione di tasse e contributi''.

IMPEGNO PARTI SU APPLICAZIONE ACCORDO 28/6. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – questa è l'integrazione inserita oggi – ''concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti''. Conseguentemente ''si impegnano ad attenersi all'accordo interconfederale del 28/6, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti livelli, si attengano a quanto concordato'' nello stesso.

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Maria Elena Perrero