Ecco gli articoli della Costituzione incriminati:
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Ecco come vogliono cambiarli:
All’art.41 si aggiungeranno queste parole magiche: “La Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria. Gli interventi regolatori dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post“.
All’articolo 118 della Costituzione si aggiungerà: “Stato, Regioni ed Enti locali riconoscono l’Istituto della segnalazione di inizio attività e quello della autocertificazione, lo estendono necessariamente a tutte le ipotesi in cui è ragionevolmente applicabile, con esclusione degli ambiti normativi ove le leggi prevedono fattispecie di delitto o che derivano direttamente dalla attuazione delle normative comunitarie o internazionali“.
Poi c’è un particolare che forse aiuta a capire meglio il vero scopo della “riforma”. Infatti si parla anche di urbanistica: si prevede che Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge “provvedono anche ad adeguare le proprie normative in modo che le restrizioni del diritto di iniziativa economica siano limitate allo stretto necessario per salvaguardare altri valori istituzionali”.
Inoltre, Stato, regioni, Province e Comuni, entro 3 mesi dall’entrata in vigore pubblicheranno degli elenchi di “casi” di imprese che rientrano in questa possibilità. In caso di mancata pubblicazione sarà fatta salva “la buona fede di chi ha intrapreso un’attività economica e sociale“.