ROMA – Visioni differenti sulla deducibilità del bonus suppletivo e di quello meritocratico: l’agenzia dell’Entrate e i giudici non la pensano allo stesso modo. Secondo l’agenzia, scrive il Sole 24 Ore, l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica devono essere dedotte dalle imprese solo quando vengono effettivamente pagate agli agenti. Non è così per la giurisprudenza, che pensa che, per essere fiscalmente dedotto, il loro accantonamento vada fatto ogni anno.
Secondo l’articolo 1751 del Codice civile, scrive il Sole, nel caso di cessazione del rapporto di agenzia il preponente deve corrispondere all’agente un’indennità nel caso in cui l’agente gli abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, portando vantaggi al preponente, e che il pagamento di tale indennità sia equo.
“Secondo gli accordi economici collettivi l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia è costituita dall’indennità di risoluzione del rapporto (da versare al FIRR), da un’indennità suppletiva di clientela e da quella meritocratica. L’indennità di risoluzione del rapporto o Firr è liquidata all’agente in sede di cessazione del contratto. Entro il 31 marzo di ogni anno, le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali, stipulanti gli Aec, devono versare al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Firr), gestito dall’Enasarco, un accantonamento di questa indennità, calcolato in proporzione alle provvigioni maturate nell’anno precedente dall’agente. L’indennità suppletiva di clientela viene corrisposta all’agente, in aggiunta a quella precedente, solo se il contratto a tempo indeterminato si scioglie su iniziativa della casamandante per fatto non imputabile all’agente. L’indennità meritocratica, infine, viene corrisposta in aggiuntiva alle altre due (Firr e suppletiva), solo se l’importo di queste ultime è inferiore al valore massimo previsto dall’articolo 1751, comma 3, Codice civile e comunque se vengono rispettate le condizioni dell’articolo 1751 (ad esempio, aumento del fatturato con la clientela esistente e/o acquisizione di nuovi clienti)”.
“Riguardo alle deduzione delle indennità suppletive di clientela e meritocratiche, continua il Sole 24 Ore, l’Agenzia ha avuto orientamenti contrastanti negli ultimi anni, passando dalla deduzione per competenza, «anno per anno ipotizzando la cessazione di tutti irapporti di agenzia in essere per causa non imputabile all’agente», alla deduzione per cassa. Questo recente orientamento delle Entrate venne deciso a seguito delle mutate prese di posizione della Cassazione. Infatti, non si ritenne più «sostenibile la tesi interpretativa secondo cui l’accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, valorizzato nelle sue diverse componenti (indennità di risoluzione, indennità suppletiva e, se ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica)» dovesse essere fiscalmente deducibile per competenza”.
“Per le Entrate, quindi, la deduzione deve avvenire con il principio di cassa, cioè solo al momento dell’erogazione dell’indennità all’agente. Successivamente, però, riguardo all’accantonamento dell’indennità suppletiva di clientela, la Cassazione ha nuovamente sostenuto la deduzione per competenza, in quanto trattarsi di un accantonamenti rientrante tra quelli dell’articolo io5, comma del Tuir. Il cambiamento di orientamento della Cassazione è dovuto al fatto che il nuovo testo dell’articolo 1751, Codice Civile, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993, non distingue più l’indennità di fine rapporto degli agenti o FIRR (già deducibile con il principio di competenza) dall’indennità suppletiva di clientela. Quest’ultima sarebbe, quindi, deducibile per competenza, secondo l’articolo 5, comma del Tuir”.
