
Roma – La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione XIV, con la sentenza 540 del 12 luglio 2011 ha esonerato l’AS Roma dal pagamento di sanzioni pecuniarie e interessi, nonostante il mancato versamento nei termini delle somme dovute.
Il giudice tributario del Fisco ha spiegato i motivi di questa “grazia”: “La mancanza temporanea di liquidità costituisce causa di forza maggiore. Questo consente l’annullamento di sanzioni e interessi, valutato anche il comportamento complessivo da parte del contribuente”.
L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997 parla chiaro: non è punibile chi commette le violazioni per forza maggiore. E questo può essere accertato nei casi di difficoltà economiche del contribuente e di mancanza temporanea di liquidità per far fronte agli obblighi fiscali.
Non è la prima volta che il Fisco si dimostra un arbitro “poco severo” quando di mezzo ci sono le società di calcio. Basti pensare alla rateazione ultraventennale concessa alla Lazio per un debito tra imposte ed interessi di oltre 100 milioni di euro. Altro interessante caso d’analisi è lo spalma-debiti regalato dal Governo a tutti i club a fine 2002 per evitare di affossarne i bilanci.
