ROMA – Chi ha svolto un’attività lavorativa in regime ordinario o semplificato tra il 2008 e il 2011 potrà accedere ai super minimi. Quando però una persona inizia un’attività che aveva già svolto come lavoratore dipendente, per ottenere i benefici del regime dei super minimi dovrà dimostrare che l’attività intrapresa non costituisce “mera prosecuzione” di quella svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo.
Secondo la circolare 8 del 26 gennaio 2001 si ha “mera prosecuzione” di un’attività di impresa o professionale quando questa è realizzata usando gli stessi beni strumentali dell’ex datore di lavoro, negli stessi luoghi e verso gli stessi clienti.
Il decreto del 22 dicembre 2011 afferma che non c’è mai mera prosecuzione (e quindi si può accedere al regime dei super minimi) quando il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto, se il lavoratore dimostra che l’interruzione è avvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà. Perciò se si verifica una risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, la nuova attività potrà accedere al regime dei super minimi.
Nel caso, invece, di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta molto tempo prima dell’inizio della nuova attività è possibile l’accesso al regime dei super minimi: se infatti c’è un rilevante intervallo di tempo tra la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’inizio di una nuova attività è improbabile che il rapporto sia stato semplicemente trasformato. Quindi un congruo intervallo temporale può rendere non necessario dimostrare che la nuova attività rispetti i canoni di svolgimento in luoghi diversi e verso clienti diversi.
Se però il lavoratore autonomo inizia un’attività molto simile a quella eseguita come lavoratore dipendente senza risolvere il contratto di lavoro non c’è mera prosecuzione, e quindi si può accedere al regime dei super minimi.
Non c’è mera prosecuzione neppure se la nuova attività è preceduta dallo svolgimento di prestazioni occasionali riconducibili alla nuova attività. Anche se si tratta di prestazioni identiche non c’è mera prosecuzione, perché il decreto si riferisce a una precedente attività attratta al reddito di impresa o lavoro autonomo, non al reddito diverso da attività occasionale.
