Lo precisa l’Inps in una circolare facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del luglio 2013 che prevede l’estensione di questo diritto. ”Il congedo – si legge nella circolare – può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma” secondo un ordine di priorità.
Dopo il coniuge della persona disabile, il padre e la madre (in mancanza del coniuge), uno dei figli (in mancanza o in presenza di patologie dei soggetti precedenti), uno dei fratelli e infine ” un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti”.