ROMA – Statali, la Fornero non vale: licenziamenti, resuscita articolo 18. Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla ‘legge Fornero’, bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi.
La riforma Fornero consente di licenziare anche senza giusta causa con un indennizzo in denaro: il dipendente pubblico, al quale non si applica la riforma, se licenziato senza giusta causa deve essere reintegrato, come sancisce appunto il vecchio articolo 18. In pratica il dipendente pubblico è illicenziabile.
La sentenza di oggi ribalta un precedente pronunciamento della stessa Corte, stavolta in direzione di una lettura estensiva delle regole del jobs act sui licenziamenti ai dipendenti pubblici. Alla fine del 2015 la Corte mise un punto sulla controversia che all’epoca poneva di fronte Governo Renzi e ministro Madia, convinti che le nuove regole della legge Fornero non si applicassero alla Pubblica Amministrazione, e giuslavoristi (Pietro Ichino su tutti) ed economisti, convinti del contrario.
La posizione della Corte, smentita dall’ultima sentenza, era questa: lo Statuto dei lavoratori riformato dalla legge Fornero deve essere applicato al pubblico impiego, la stessa cosa dunque vale per le norme introdotte dal Jobs Act.
Ancora a fine gennaio del 2016 il ministro Madia ribadiva come gli statali fossero esclusi dall’applicazione del Jobs Act, nella parte che ha cancellato la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. Le rassicurazioni si scontravano però con quanto stabilito dalla Cassazione, un decreto ad hoc, poi, avrebbe creato disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati. Oggi, la retromarcia della Cassazione finisce per togliere le castagne dal fuoco anche del Governo.