ROMA, 29 GIU – Nella bozza della manovra finanziaria sono diverse le misure che riguardano la giustizia. Riproposte alcune norme del cosiddetto 'processo breve' per il risarcimento da irragionevole durata dei procedimenti, sia penali che civili (due anni in primo grado, due anni in appello e due anni in Cassazione, ''nonche' un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio''). Il processo penale si considera iniziato dalla data di assunzione della qualita' di imputato, cioe' dalla richiesta di rinvio a giudizio.
Definite anche le procedure per l'istanza di equo indennizzo pagato dallo Stato: ''per ciascun euro di ritardo e' liquidato un indennizzo di euro 2,50'' che puo' essere ridotto fino a due euro o elevato fino a tre.
Non solo: nella bozza si interviene su due articoli del codice di procedura penale (160 e 349) relativi all'efficacia del decreto di irreperibilita' e dell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
In particolare, con una modifica all'art.420 bis del cpp si prevede che il giudice disponga, anche di ufficio, che ''sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando e' provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore'', in base agli articoli specifici del codice di procedura penale.