da: Il Sole 24 Ore
Non รจ soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attivitร con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali. ร questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 24 giugno 2010, n. 15249, che apre nuove prospettive sul tributo regionale, con effetti anche sui versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno operando in queste settimane.
Seguendo un filone interpretativo consolidato con le sentenze delle sezioni unite depositate il 26 maggio 2009 (dalla n. 12108 alla n. 12111), la sezione tributaria, nell’ordinanza, ha riconosciuto che, anche quando l’attivitร รจ produttiva di reddito d’impresa (e non solo nell’ambito della libera professione), puรฒ ben essere assente il requisito dell’autonoma organizzazione, indispensabile per l’applicazione del tributo regionale. Ciรฒ che contraddistingue la decisione รจ che il contribuente interessato non svolge attivitร di agente di commercio o di promotore finanziario (figure di cui si erano occupate le sezioni unite) ma si tratta di un artigiano elettricista, senza dipendenti e collaboratori e con beni strumentali limitati. Come giร …
