Nel dettaglio il sole 24 Ore spiega:
Come regola generale, dal 1° gennaio 2005 il comma 3-bis dell’articolo 195 del Codice della strada stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie sono arrotondate all’euro (per difetto quando i centesimi sono meno di 50 e per eccesso quando sono 50 o più). Ma ciò vale solo per gli importi che scaturiscono dall’aggiornamento biennale in base ai dati Istat sull’inflazione e l’articolo 20 del Dl 69/2013 non fa alcun riferimento all’articolo 195 del Codice.
Così la circolare, nell’allegato 1 con gli importi scontati, include i centesimi. Quindi i verbali riporteranno anche i centesimi e chi li ometterà nel versamento riceverà poi una cartella esattoriale pesante, perché il versamento effettuato non sarà valido e, salvo ripeterlo correttamente entro 60 giorni, ciò farà perdere il diritto al pagamento in misura ridotta (cioè a versare solo il minimo della sanzione “ordinaria”, quella senza lo sconto 30%). Ciò significa un raddoppio della sanzione, più spese di procedura e interessi.
Cosa significa? Se per esempio ricevete una multa di 40,15 euro, lo sconto del 30% non andrà fatto sui 40 euro, ma sulla somma completa, centesimi compresi. Senza arrotondare per difetto. Né per eccesso arrivando a 41 euro se i centesimi sono più di 50.