ROMA – Dal 1° febbraio 2012 entrano in vigore le nuove regole per i pagamenti in denaro contante. Ecco cosa sarà permesso e cosa sarà vietato fare con il contante. Per abituarci alla nuova soglia della tracciabilità dei pagamenti, abbassata da 2.500 a 1.000 euro, avremo un periodo di tolleranza fino al 31 gennaio 2012. Tutto è partito il 6 dicembre 2011, giorno in cui è il governo Monti ha emanato il decreto legge 201/2011, altrimenti detto “manovra salva-Italia”.
Cosa sarà vietato. Pagare o trasferire denaro in contante quando la cifra è pari o superiore a 1.000 euro. Oltre i 999,99 euro pagamenti e trasferimenti di denaro dovranno avvenire con uno strumento tracciabile: bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari non trasferibili. Esempio: un turista che paga in contanti i 1.200 euro d’affitto della casa al mare. Sia affittuario che proprietario sono responsabili e sanzionati. L’articolo 59 del Dlgs 231/2007 non distingue fra chi paga e chi riceve. Anche un avvocato che paghi in contante una cartella esattoriale da 5.000 euro commette una violazione. O un privato che presta 2.000 euro ad un amico in contanti. E’ un “atto di liberalità” ma alla ragioneria dello Stato non interessa.
Sarà vietato pagare cifre da 1.000 euro in su con vaglia postali o assegni postali, bancari e circolari se non si indica il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o se non si scrive che l’assegno o il vaglia sono “non trasferibili“. Sarà vietato emettere assegni bancari o postali a favore del traente con girata a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o poste italiane.
Dal 31 marzo 2012 sarà vietato detenere libretti al portatore di valore pari o superiore a 1.000. I libretti che superano 999,99 euro dovranno essere estinti o ridotti a 999,99 euro prelevando la somma eccedente o trasformati in libretti nominativi. Esempio: un pensionato che dimentica di ridurre al di sotto dei 1.000 euro il saldo di un libretto al portatore, che resta a 22.000 euro. Può subire una sanzione dai 3.000 ai 4.400 euro.
Sarà vietato trasferire un libretto al portatore se il cedente non comunica entro 30 giorni dalla cessione – alla banca o alle Poste – i dati identificativi del cessionario, della sua accettazione e della data di trasferimento.
Sarà vietato trasferire più libretti o titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro se il cedente ed il cessionario non andranno in banca o alle Poste e in presenza di esponenti dell’istituto non si facciano rilasciare un’attestazione che certifichi il trasferimento avvenuto. Il cessionario, ovvero il nuovo portatore, dovrà portare questo certificato alla banca o all’ufficio postale che ha emesso il libretto e/o i titoli al momento della loro estinzione.
Chi è obbligato a denunciare le violazioni. Sono tenuti a comunicare entro 30 giorni le infrazioni di cui hanno notizia in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni i seguenti soggetti: dottori commercialisti ed esperti contabili; revisori contabili e società di revisione; consulenti del lavoro; banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari; prestatori di servizi relativi a società di trust; notai ed avvocati (solo quando chiamati per consulenze in transazioni economiche e finanziarie, quando svolgono le funzioni di manager o quando fanno operazioni finanziarie o immobiliari per conto del cliente); ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività di amministrazione, contabilità e tributi. Esempio: un imprenditore effettua un trasferimento in contanti di 15.000 euro. Il professionista che cura la contabilità non segnala l’infrazione: l’imprenditore sarà sanzionato da 3.000 a 6.000 euro, il professionista da 3.000 a 4.500 euro.
Le sanzioni. Chi trasferisce contante o libretti e titoli al portatore per una cifra pari o superiore a 1.000 euro e chi emette assegni senza indicare il nome del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità verrà multato dall’1% al 40% dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro per tutte le operazioni e un minimo di 15.000 euro per operazioni oltre i 50.000 euro. Per importi fino ai 250.000 euro è prevista la possibilità di oblazione.
Chi emette assegni con “girata a terzi” verrà sanzionato dall’1% al 40% dell’importo oggetto di trasferimento con un minimo di 3.000 euro per tutti e di 15.000 per importi superiori a 50.000 euro.
Chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il 31 marzo 2012 e chi trasferisce libretti al portatore senza comunicare alla banca i dati del cessionario verrà sanzionato dal 10 al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro. Se il saldo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Se il saldo del libretto al portatore è inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
Chi fra le figure elencate sopra obbligate a denunciare le violazioni non comunica le infrazioni all’utilizzo del contante di cui è venuto a conoscenza subirà una sanzione dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto, con una penalità minima di 3.000 euro.
Pagare in contante a rate inferiori a 1000 euro per importi superiori a 1000 euro. Esempio: un’azienda paga a un fornitore una fattura in contanti di 3.600 euro in quattro rate di 900 euro a 30, 60, 90 e 120 giorni. L’operazione è consentita perché le scadenze sono frutto di un’ordinaria dilazione di pagamenti frutto di un preventivo accordo fra le parti. Esempi al limite: un titolare di un negozio che paga i propri commessi in due rate entro il 15 e il 30 del mese, in contanti e inferiori ai 1.000 euro; un artigiano che va in banca e apre tre libretti al portatore da 900 euro: sono operazioni consentite ma “sospette” di aggiramento delle nuove norme, che potrebbero essere valutate caso per caso dalle autorità.
Versare assegni di importo maggiore di 1.000 euro emessi prima del 6 dicembre. Esempio: un commerciante versa un assegno di 2.000 euro emesso in suo favore il 5 dicembre. Tutto in regola perché all’epoca dell’emissione il limite era di 2.500 euro. Esempio al limite: un autonomo ha ricevuto un assegno di 2.000 euro emesso il 10 dicembre senza clausola “non trasferibile” e lo ha versato in banca. L’operazione è vietata, ma essendo stata commessa entro il 31 gennaio 2012 non è sanzionabile e non va segnalata.