Precari Province: norma paradosso sulla proroga contratti

Precari Province: norma paradosso sulla proroga contratti

ROMA – Il problema della proroga dei contratti a tempo determinato degli enti locali, il salvagente per i precari di province e città metropolitane che abbiano, già dal 2013 più di 3 anni di anzianità inserito nel decreto milleproroghe contiene una norma paradossale. In pratica potranno vedersi riconosciuto il rinnovo nelle amministrazioni che hanno sforato i bilanci nel 2014, ma non in quelli che hanno sforato nel 2015. Che sono molto più numerose.

Un problema che si estende anche alla corresponsione del salario accessorio, laddove manchino appunto i requisiti di una corretta gestione contabile che rispetti il Patto di Stabilità.

L’intrico normativo e il conseguente paradosso è segnalato da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Il primo articolo del provvedimento al comma 9 prevede lo slittamento dal 31 dicembre 2015 all’anno successivo dei termini di due norme sui contratti dei precari: la prima, del 2013, la seconda del 2014.

Il riferimento al Patto del 2014 è ovvio in una deroga introdotta per il 2015, ma è assai meno scontato quest’anno, per gli effetti piuttosto casuali che determina. Nel 2014, in base ai dati del monitoraggio dell’Economia, sono state 27 le Province a non rispettare il Patto, e nel 2015 il numero degli inadempienti cresce a 69; fra le Città metropolitane nessuna sembra riuscita a centrare gli obiettivi dello scorso, mentre nel 2014 solo sei amministrazioni hanno registrato lo sforamento.

In questo quadro, il rinnovo dei contratti a termine parrebbe possibile solo a chi ha sforato gli obiettivi nel 2014 ma è rientrato nei ranghi nel 2015, caso evidentemente raro viste le dinamiche del comparto, che dopo aver mancato gli obiettivi per 433 milioni nel 2014 li dovrebbe aver sforati per 1,2 miliardi l’anno scorso. In queste condizioni, e senza una replica dell’attenuazione nelle sanzioni che in base alle regole vigenti sono pari allo sforamento, pare difficile garantire anche «l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi», cioè l’altra condizione chiesta dalle regole per il rinnovo. (Gianni Trovati, Sole 24 Ore).

 

Published by
Warsamé Dini Casali