
(foto d'archivio Ansa)
Il 30 giugno scade l’opzione smart working per i fragili (settore pubblico e privato) e per i genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato).
Cosa succederร dopo? Il governo, quindi il ministro del Lavoro Marina Calderone, รจ al lavoro per trovare una soluzione. Giร a fine marzo c’era stata una proroga per confermare l’opzione smart working ai lavoratori fragili.
Smart working e la scadenza del 30 giugno, la contrattazione collettiva e la tutela dell’articolo 18 della legge 81
Per i genitori la norma era scaduta addirittura a fine dicembre. E ora? E ora se non ci saranno proroghe si tornerร a lavorare in sede. Salvo nelle aziende dove,ย attraverso la contrattazione collettiva, รจ stato disciplinato il lavoro agile.
Nelle altre aziende, come spiega Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, “resta la protezione assicurata dallโarticolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalitร agile devono riconoscere prioritร alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di etร , o senza alcun limite di etร nel caso di figli in condizioni di disabilitร (articolo 3, comma 3 legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilitร in situazione di gravitร accertata (articolo 4, comma 1 legge 104 del 1992) o che siano caregivers. Se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro”.
“Trattandosi di una prioritร – spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’Universitร La Sapienza di Roma -, se in un’azienda รจ prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro agile, viene data la prioritร a queste specifiche categorie di lavoratori. ร un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni, ma dal 1 luglio in assenza di nuove proroghe non c’รจ piรน un diritto al lavoro agile, come invece fino al 30 giugno, in virtรน delle proroghe dell’art.90 del Dl 34 del 2020, a condizione che tale modalitร fosse compatibile con la prestazione lavorativa”.
