ROMA – Il nuovo articolo 18 riformato dalla legge Fornero (e che consente di licenziare con indennizzo senza obbligo di reintegro) si applica anche ai dipendenti pubblici statali o locali: lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (24157/2015) che, in riferimento al Testo Unico del pubblico impiego, ha accolto il parallelismo, l’equiparazione con il lavoro privato. Parallelismo che non vale per professori, militari, magistrati.
In pratica, sulla base del nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs act, la disciplina che regola i licenziamenti vale sia nella Pubblica amministrazione che nel settore privato. E’ una sentenza importante perché, invece, nei decreti del jobs act non vi era alcun riferimento agli statali perché finora il Governo si era sempre opposto all’estensione del nuovo articolo 18 al pubblico.
Gianni Trovati sul Sole 24 Ore spiega il caso singolo (il licenziamento di un dipendente pubblico siciliano peraltro giudicato illegittimo per motivi procedurali) che ha portato alla decisione dei magistrati.
Tutto nasce da un consorzio pubblico siciliano, che nell’agosto del 2012 ha licenziato un proprio dirigente; il licenziamento è caduto in giudizio, perché tutta la partita è stata condotta da un solo componente dell’ufficio procedimenti disciplinari che è invece un organo collegiale. La Cassazione conferma questa ragione di nullità, ma affronta anche l’altra questione sollevata dal Consorzio, che ha chiesto ai giudici di pronunciarsi sull’applicazione del nuovo articolo 18 agli statali e, in caso di risposta negativa, di interessare la Corte costituzionale sulla disparità di trattamento fra lavoro pubblico e privato.
La Cassazione non ritiene di dover interessare la Consulta, perché si pronuncia direttamente per l’entrata delle riforme dell’articolo 18 anche negli uffici pubblici. Alla base di questa decisione, spiega la sentenza, c’è «l’inequivocabile tenore dell’articolo 51 del Dlgs 165/2001», cioè del testo unico del pubblico impiego, in base al quale lo Statuto dei lavoratori, con le sue «successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti». (Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore).