Tasse, premi legati ai contratti collettivi di secondo livello

ROMA – I sindacati trattano per la detassazione di alcuni contratti di secondo livello, sai aziendale sia territoriale. Gli accordi sindacali di secondo livello, scrive oggi il Sole-24 Ore, che sono la condizione necessaria perché il datore di lavoro possa assoggettare le somme legate all’efficienza e alla competitività all’aliquota del 10%, devono essere sottoscritti a livello territoriale, aziendale o di gruppo, con i rappresentanti sindacali territoriali o aziendali.

Da oggi per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% “è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel Cud, che le somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova”.

La circolare dell’agenzia delle Entrate 3 del 2001 sottolinea che “per i contratti collettivi cosiddetti di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione”.

Da tempo la Corte di Cassazione ha ricondotto la contrattazione collettiva nell’ambito della disciplina di diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, cosicché l’accordo sindacale può essere di fatto raggiunto anche in forma orale, anche se ovviamente la stipula in forma scritta renderebbe più agevole per il datore di lavoro, in caso di accertamenti, la prova sull’esistenza delle condizioni per l’applicazione del beneficio.

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Maria Elena Perrero