ROMA, 31 MAG – L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se l’acquisizione di Tirrenia da parte di Compagnia Italiana di Navigazione (Cin) crei una posizione dominante sulle rotte da e per la Sardegna, in grado di ridurre la concorrenza. Lo comunica l’Antitrust.
Al termine dell’operazione – si legge nella nota -, il capitale di Cin, oggi detenuto da Onorato Partecipazioni, sara’ infatti trasferito a Moby SpA, attiva sulle stesse rotte, e a L19, societa’ veicolo del fondo Clessidra, che pertanto in via indiretta eserciteranno il controllo congiunto di Tirrenia. Secondo l’Antitrust, ”l’operazione determinera’ importanti effetti strutturali sulle principali rotte di collegamento della Sardegna con il continente (Genova – Porto Torres, Genova – Olbia, Civitavecchia – Olbia, prevalentemente per il trasporto passeggeri e Genova – Olbia, Livorno – Cagliari, per il trasporto merci), ove la sovrapposizione tra le attivita’ di Tirrenia e Moby comportera’ il raggiungimento di quote di mercato considerevoli in capo a un medesimo soggetto, con il rischio di incrementi dei prezzi dei servizi offerti. La posizione di dominanza cosi’ realizzata potrebbe essere difficilmente fronteggiata dagli attuali concorrenti, che detengono quote di mercato non confrontabili, sia nel comparto passeggeri sia in quello merci, e che, in alcuni casi, dispongono di una limitata capacita’ produttiva”.
Inoltre, secondo l’Authority, l’azione della concorrenza potenziale ”appare allo stato limitata, in ragione della congestione delle banchine nei porti di partenza e destinazione, in particolare nelle stagioni e negli orari di punta, che impedirebbe la possibilita’ di ingresso di nuovi operatori sulle rotte interessate”. Infine, ”considerato che l’operazione determina un’integrazione verticale tra le attivita’ di gestione dei terminali marittimi e dei servizi di rimorchio di Moby e Tirrenia e i servizi di trasporto marittimi di passeggeri e merci, la concentrazione potrebbe comportare rischi di discriminazione per gli operatori concorrenti non integrati”. L’istruttoria dovra’ concludersi entro il termine massimo di 45 giorni.
