Corte Ue condanna l’Italia per i prezzi minimi delle sigarette, “distorcono la concorrenza”

Il sistema italiano di prezzi minimi di vendita al dettaglio delle sigarette è incompatibile con il diritto dell’Unione europea. E’ quanto stabilito giovedì dalla Corte Ue del Lussemburgo, che ha ritenuto che la legge italiana sui prezzi minimi delle sigarette ”pregiudica il vantaggio concorrenziale di taluni produttori o importatori e crea una distorsione di concorrenza”. La Corte ha accolto pertanto le motivazioni della Commissione Ue che aveva aperto una procedura di infrazione contro l’Italia.

Nel suo ricorso la Commissione Ue aveva rilevato che i ”prezzi minimi di vendita al dettaglio sono contrari alla legislazione comunitaria e falsano la concorrenza” e che la leva dei prezzi, sebbene da una parte può essere un modo efficace per ridurre il consumo di tabacco, dall’altra ”deve essere conforme agli obblighi previsti dal diritto comunitario”.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e di limitare il consumo del tabacco, Bruxelles raccomandava all’Italia, tra le altre misure che possono essere adottate, di ricorrere all’aumento delle accise e delle tasse minime sul tabacco, anzichè intervenire sulla leva prezzi. Secondo la Commissione Ue, infatti, misure di questo tipo hanno effetti sui prezzi uguali a quelli prodotti dalla fissazione del prezzo minimo, senza tuttavia limitare la concorrenza sulla base del prezzo”.

In Italia, nel 2007, il prezzo minimo del pacchetto da venti sigarette è stato di 3,40 euro, in base alla disposizione del 2005 che impone un prezzo minimo di vendita al dettaglio che corrisponde a una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate. Nella sentenza la Corte di giustizia ricorda che la libera determinazione del prezzo massimo di vendita serve a garantire il libero gioco della concorrenza tra produttori e, soprattutto, essa tende a tutelare la libertà degli operatori consentendo loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale.

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