Volontariato, esenzione totale dalle imposte indirette

ROMA – Le organizzazioni di volontariato saranno esentate dall’imposta di bollo e da quella di registro: lo ricorda il Sole 24 Ore, citando la legge 266 del 1991. Questa legge prevede anche che le operazioni fatte dalle organizzazioni di volontariato con soli fini di solidarietà (e non di lucro) non possono essere considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi, e quindi non possono essere soggette all’Iva. Discorso simile per quanto riguarda donazioni e attribuzioni di eredità o legato, che sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni.

La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siena, che sottolineava che l’esenzione da tutte le imposte indirette (non solo bollo e registro, ma anche ipotecaria e catastale) prevista dalla legge 266 contrastava con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l’esenzione da ogni tipo d’imposta per ogni trasferimento di beni connesso allo svolgimento dell’attività delle associazioni di volontariato.

 

 

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Maria Elena Perrero