La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.4 del decreto attuativo della legge delega in materia di nucleare nella parte in cui non prevede che la Regione, “anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata”, esprima il proprio parere sul rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.
Con un’articolata sentenza scritta dallo stesso presidente della Consulta Ugo De Siervo, la Corte ha accolto solo in parte le numerose censure mosse dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia sul decreto legislativo delegato n.31 di un anno fa.
”L’intera attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed all’esercizio dei medesimi – premette la Corte nella sentenza n.33 – risulta scandita, nella sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione, secondo un disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di condizionamento reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali”.
Ma l’intesa della Conferenza unificata non basta, secondo i giudici costituzionali, a garantire questo principio di leale collaborazione. ”La potenziale attitudine del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente localizzato in un determinato territorio, a incidere sugli interessi e sui beni di comunita’ territoriali insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione (ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica) dell’intesa con la Conferenza unificata, quale sede privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo coinvolti”.
”Sicché – scrive De Siervo – il meccanismo concertativo adottato dal legislatore delegato va, nel caso di specie, valutato unitariamente alla luce della circostanza che la partecipazione della singola Regione interessata si è già realizzata nella fase anteriore della certificazione dei siti in relazione alla quale e’ necessaria l’acquisizione dell’intesa, appunto, con ciascuna delle Regioni il cui territorio risulti idoneo alla localizzazione dell’impianto”. Dunque, la ”Regione interessata deve essere adeguatamente coinvolta nel procedimento”.
E, secondo la Consulta, ”un adeguato meccanismo di rappresentazione” che ”ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa e gli interessi locali” è ”costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa”. ”Attraverso tale consultazione mirata – scrive il presidente della Corte costituzionale nella sentenza di 63 pagine – la Regione e’ messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificita’ da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali”.