Unico e Irap 2014, scade il termine per i versamenti

ROMA – Scade il 7 luglio il termine per versa, senza costi aggiuntivi, le imposte che derivano dalle dichiarazioni Unico e Irap. Lo fa notare l’Agenzia delle Entrate attraverso il suo sito di informazione “Fisco Oggi”, che scrive tutti i dettagli:

C’è tempo fino a lunedì 7 luglio per versare, senza alcun costo aggiuntivo, le imposte derivanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2104. Hanno potuto fruire dell’extratime di 21 giorni concesso dal decreto del 13 giugno 2014, non solo coloro che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (anche nel caso di esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità oppure di adesione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ossia al regime dei “nuovi minimi”) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto ministeriale di approvazione, ma anche quanti partecipano, per trasparenza, a società, imprese e associazioni che svolgono attività per le quali sono previsti gli studi di settore.

I tributi “in proroga”. Lo slittamento dei versamenti ha interessato tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione Unico e da quella Irap. Quindi, oltre alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, all’Irap e, in caso di dichiarazione unificata, all’Iva, anche l’imposta sostitutiva sui canoni abitativi in caso di opzione per il regime della “cedolare secca”, le imposte sul valore degli immobili posseduti all’estero (Ivie)e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), i contributi previdenziali sul reddito eccedente il “minimale”, calcolati nel quadro RR del modello Unico.

Seconda chiamata al 20 agosto. Chi dovesse saltare l’appuntamento del 7 luglio, potrà provvedere a versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Poiché il trentesimo giorno (6 agosto) cade nel periodo di “tregua” estiva (1 – 20 agosto), l’adempimento sarà considerato validamente effettuato se portato a termine entro mercoledì 20 agosto.

Il nuovo calendario per chi paga a rate. Lo “scivolamento in avanti” del termine si ripercuote sul calendario cui dovranno attenersi i contribuenti che decidono di pagare a rate le imposte. Chi opera tale scelta, dovrà corrispondere anche gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), versandoli separatamente dal tributo con i seguenti codici: 1668 – tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, “cedolare secca”) 3805 – tributi regionali (addizionale all’Irpef, Irap) 3857 – tributi comunali (addizionale all’Irpef).

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Elisa D'Alto