
Diritto di critica, Blitz contro Camporese (Inpgi), giudice: articolo aspro e sferzante ma non offensivo
Diritto di critica. Il tribunale civile di Roma ha riconosciuto la correttezza di un articolo di Blitzquotidiano che criticava Andrea Camporese, ex presidente dell’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani.
Per il giudice Silvia Albano, l’autore dell’articolo, ha lecitamente esercitato il diritto di critica garantito dall’articolo 21 della Costituzione, rimanendo nei limiti di continenza e interesse generale definiti di recente dalla Corte di Cassazione. Blitz era difeso dagli avvocati Antonio Buttazzo e Maurizio Polito.
Camporese aveva chiesto a Blitz 100 mila euro fra danni, annessi e connessi, in una causa civile per diffamazione.
L’articolo di Blitz, insieme con altre considerazioni sempre riferite ai comportamenti dell’allora presidente dell’Inpgi, aveva biasimato il fatto che Camporese non si fosse dimesso da presidente dell’Inpgi al momento del rinvio a giudizio, nel 2015, in un processo complicato di soldi).
Il processo si è concluso nel 2017, con soddisfazione di tutti, con la assoluzione per Camporese. Per il tribunale penale di Milano le accuse mosse a Camporese, per le quali il pm aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di carcere, non erano sostenute da “testimoni e documenti”. Vedasi la motivazione della sentenza.
Assolto, Camporese ha citato Blitzquotidiano in giudizio. Il giudice Silvia Albano ha respinto la richiesta di danni perché l’articolo “costituisce legittima espressione del diritto cli cronaca e di critica”.
Anche se i toni dell’articolo erano “effettivamente aspri e sferzanti, non può non ritenersi legittima in quanto espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero su questioni di indubbia rilevanza pubblica”. L’articolo, che, ricorda il giudice, “riporta in fine le dichiarazioni dello stesso attore in ordine alla notizia di chiusura delle indagini”, “risulta” anche rispettare ” il requisito della continenza, non essendovi alcun commento gratuitamente offensivo in ordine alla persona” di Camporese.
Avverte la giudice Albano:
“Nell’ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia. Il limite della verità della cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazioné al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass 23/l/99, 23/2/98). Non può rilevare, pertanto, nel caso di specie che l’attore sia stato successivamente assolto dal Tribunale”.
Né, prosegue il magistrato, “possono censurarsi le considerazioni critiche svolte dall’autore dell’articolo nel legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione, che “costituisce un pilastro dello stato democratico”.
“La critica è per sua natura sempre soggettiva, pertanto le opinioni riportate “dal convenuto nell’articolo possono essere senz’altro criticabili o effettivamente sferzanti, ma ciò non toglie che siano opinioni che possono essere legittimamente espresse”.