ART. 3.
Sopprimerlo.
*3. 1. Ermini, Vazio, Rossomando.
Sopprimerlo.
*3. 2. Marzano.
Sopprimerlo.
*3. 11. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Sopprimerlo.
*3. 4. Sannicandro, Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Modifiche al codice in materia di protezione di dati personali).
1. Dopo l’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 137-bis. – (Diritto alla cancellazione, all’aggiornamento e alla rettificazione dei dati personali). – 1. L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento e l’integrazione dei propri dati personali pubblicati in archivi telematici di testate giornalistiche secondo gli sviluppi che la notizia abbia avuto.
2. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere la sottrazione all’indicizzazione, da parte di motori di ricerca esterni al sito di provenienza, di propri dati personali, pur legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, nel rispetto dei princìpi sanciti dal presente codice e dal codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all’articolo 139.
3. Fermo restando il dovere dei giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze, con evidenza grafica ove possibile analoga a quella della notizia corretta, l’interessato ha diritto alla rettificazione delle notizie contenenti dati personali inesatti.
4. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati personali diffusi, mediante reti di comunicazione elettronica, in violazione delle disposizioni di cui al presente codice o comunque trattati in violazione di legge.
5. I diritti di cui al presente articolo concernenti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai soggetti di cui all’articolo 9, comma 3.
Art. 137-ter – (Procedimento per l’esercizio dei diritti dell’interessato). – 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte III, i diritti di cui all’articolo 137-bis possono essere esercitati altresì mediante documentata istanza rivolta, anche mediante posta elettronica certificata, al titolare del trattamento.
2. Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall’interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l’adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se dei caso vietandone l’ulteriore divulgazione.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera f), sostituire le parole da: al pretore, fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: «al pretore», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all’interpello preventivo di cui all’articolo 146 e si applica l’articolo 162, comma 2-ter dei medesimo codice. La richiesta è in ogni caso accolta dal Garante quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato».
alla lettera g) sopprimere il comma settimo dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ivi aggiunto e sostituire la lettera h) con la seguente: h) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell’articolo 166 dei codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l’articolo 165 del medesimo codice».
3. 5. Daniele Farina, Sannicandro.
Sostituire il comma 1, con il seguente: Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti dichiarati diffamatori o, dei dati personali trattati, in violazione di disposizioni di legge a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.
3. 7. Vacca, Liuzzi Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell’articolo, chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l’emanazione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costituisce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.
3. 14. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.
Al comma 1, sono aggiunte dopo le parole: l’interessato può, le seguenti: dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell’articolo, e, in fine, dopo le parole: in violazione di disposizioni di legge. le seguenti: La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l’emanazione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costituisce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.
3. 15. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.
Al comma 1, sostituire le parole da: l’eliminazione, fino alla fine del comma, con le seguenti: il blocco del trattamento di dati personali realizzato in violazione di legge, la cancellazione degli stessi e la sottrazione all’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito-sorgente, dei dati personali legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall’interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l’adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se del caso vietandone l’ulteriore divulgazione;
al comma 3, sostituire le parole da: al comma 2, fino alla fine del comma, con le seguenti: ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dai soggetti previsti dall’articolo 9, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 3. Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, sopprimere le parole:, o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole:, delle immagini o dei dati con dei contenuti diffamatori.
3. 8. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 1, infine, aggiungere le seguenti parole:, solo a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.
3. 6. Vacca, Liuzzi, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il comma 2 dell’articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati. Ove essenziali per l’informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto.
Il comma 7 è abrogato.
3. 10. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il comma 2 dell’articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto.
Il comma 7 è abrogato.
3. 9. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo:
Art. 3-bis.
(Modifica all’articolo 114 del codice di procedura penale).
All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Il comma 2 dell’articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati.
Ove essenziali per l’informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto».
3. Il comma 7 è abrogato.
3. 03. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.
Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di riprese e registrazioni fraudolente).
1. Dopo l’articolo 616 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque svolte in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
La punibilità è esclusa:
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell’ambito di un procedimento innanzi all’autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o comunque nell’ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell’ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato.
Il reato è punibile a querela della persona offesa.
3. 01. Pagano.
Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3.
(Delega al Governo per l’introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l’introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all’udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
3. 02. Pagano.
