ART. 4.
Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
*4. 1. Ermini, Vazio, Rossomando.
Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
*4. 4. Pagano.
Sostituire il seguente:
3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, se risulta temerarietà della querela, su richiesta dell’imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento a favore del querelato di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante.
4. 2. Fava.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o l’imputato non l’ha commesso, con le seguenti: l’imputato non l’ha commesso o se il fatto non costituisce reato, o nel pronunciare sentenza di assoluzione, con le medesime formule,.
Conseguentemente, dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (Modifica all’articolo 542 del codice di procedura penale) Dopo il comma 1 dell’articolo 542 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Nel caso previsto dal comma precedente, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell’imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche al pagamento di una somma proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».
4. 12. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso aggiungere le parole: o il fatto non costituisce reato.
4. 6. Marzano.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: può con deve.
4. 10. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.
*4. 7. Marzano.
Al comma 1, cpv. comma 3-bis dell’articolo 427 c.p.p., sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.
*4. 14. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante.
4. 13. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sostituire le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa con le parole: al pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro in favore di cassa delle ammende.
4. 11. Vacca, Liuzzi Businarolo, Vacca, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.
4. 9. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equativa con le parole: fino a 10.000 euro.
4. 8. Marzano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l’articolo 616 del codice penale aggiungere il seguente: «Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente) «Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni o conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. La stessa pena si applica a chi, senza il consenso degli interessati, fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni tra i presenti. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni di cui al primo periodo sono utilizzate nell’ambito di un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di difesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
1-ter. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale aggiungere il seguente: «Art. 266-ter. (Riprese e registrazioni fra presenti).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nel caso di riprese o registrazioni fra presenti, da chiunque effettuate.
4. 3. Pagano.
