TERAMO – Ergastolo per Salvatore Parolisi è stata la richiesta avanzata dai pm di Teramo, che ripropone con forza un tema un tempo molto dibattuto, forse oggi un po’ meno, a proposito della possibilità per il Gup di irrogare il carcere a vita all’imputato che ha chiesto di farsi processare con il giudizio abbreviato.
Il tema va poi raccordato con quello, altrettanto importante della opportunità, in termini sistematici, che reati puniti con l’ergastolo vengano giudicati da un giudice monocratico come il Gip.
Come è ormai noto, il giudizio abbreviato, istituto sconosciuto al precedente codice, è una delle opzioni esercitabili dall’imputato che, a fronte di uno sconto di pena (un terzo) sceglie di essere giudicato “allo stato degli atti”.
Significa in buona sostanza, che ad essere utilizzato dal Giudice per la decisione è solo il materiale raccolto dal Pm durante le indagini, eventualmente integrate dalle indagini che ha svolto il difensore i cui risultati sono documentati in un ulteriore fascicolo detto appunto del “difensore”.
Peraltro nulla esclude che il Giudice, titolare di poteri istruttori, possa richiedere una integrazione degli atti di indagine, ritenendola assolutamente necessaria perché possa decidere con cognizione di causa.
È esattamente quello che è successo nel procedimento a carico di Parolisi, in cui il Giudice, accogliendo una richiesta formulata dal difensore, ha disposto una serie di indagini peritali ritenendole quindi “necessarie”ai fini della decisione.
E qui si rivela quindi un primo limite del processo celebrato col rito abbreviato.
Se quell’accertamento (ma sarebbe potuto essere qualsiasi l’atto ritenuto manchevole) è stato valutato indispensabile ai fini della decisione, cosa sarebbe successo se non ci fosse stato un difensore solerte a sollecitarlo o un giudice attento a disporlo?
In buona sostanza, il GUP avrebbe potuto decidere una causa sulla base di elementi non idonei, allo stato, a fondare una decisione, quale che sia.
L’entrata in vigore del nuovo codice, che oggi tanto nuovo non è più, ha inteso valorizzare gli aspetti accusatori del processo e la formazione della prova davanti ad un giudice terzo, si può senz’altro definire uno degli elementi caratterizzanti il nostro, oltre che una novità, rispetto al precedente rito, caratterizzato da una fase “inquisitoria”.
La decisione allo stato degli atti, che è quella che normalmente caratterizza il giudizio abbreviato, è pertanto e salvo le integrazioni di cui si è detto, del tutto eventuali, una sorta di ritorno al passato, giustificato, almeno nella mente dei compilatori del codice, esclusivamente da una logica negoziale.
L’imputato accetta di farsi giudicare con il rito abbreviato quindi celermente e rinunciando a buona parte del suo diritto alla difesa ed in caso di condanna la pena viene ridotta di un terzo.
Fatto salvo il potere del giudice di integrare come detto i risultati dell’indagine e quello della difesa di subordinare il rito all’assunzione di qualche specifico atto individuato come assolutamente necessario ai fini della decisione.
In tali casi però un problema potrebbe essere quello del consenso del Pm, nel senso che se la scelta del rito abbreviato è un diritto del difensore non soggetto ad alcun limite, non lo è quello del giudizio abbreviato subordinato all’assunzione di un atto (quale che sia) sulla cui richiesta e sentito il parere del Pm decide insindacabilmente il Giudice, che lo ammette con l’integrazione richiesta , qualora lo ritiene assolutamente necessario.
Tornando al caso di Parolisi, gli atti manchevoli assunti , cioè le perizie richieste dalle difese, hanno fatto sì che il processo fosse maturo per una decisione consapevole e completa nonostante il rito scelto che, in caso di condanna, comporta lo sconto di un terzo di pena cui comunque l’imputato è chiamato a fruire.
E qui appare di tutta evidenza il secondo ed ancora più significativo limite dell’istituto.
Come si giustifica, almeno eticamente, lo sconto di pena ?
I fatti sono quelli, un giudizio celebrato con le forme ordinario avrebbe quasi certamente sortito gli stessi esiti dato che si è trattato di accertamenti di natura scientifica.
Ed allora perché lo sconto di pena atteso che di fatto non vi è stato neanche il sacrificio del diritto di difesa?
Riteniamo che la risposta sia nel limite principale che è proprio dell’istituto del giudizio abbreviato e cioè nella natura negoziale dello stesso.
Diverse proposte di legge si sono avvicendate per escludere, almeno per i reati puniti con l’ergastolo, la possibilità del giudizio abbreviato ma sin’ora sono rimaste lettera morta.
Sarebbe opportuno che se ne riparlasse anche perché in tal modo si eviterebbe il terzo importante inconveniente che sempre più frequentemente si viene a porre e che si pone anche nel caso di Parolisi: se il Giudice lo condannasse all’ergastolo di quale sconto, in concreto, l’imputato avrebbe fruito?
In realtà, tecnicamente è possibilissimo anche con lo sconto applicargli l’ergastolo poiché, nel nostro ordinamento il carcere a vita non è il massimo della pena in quanto è possibile che venga irrogata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno qualora vi sia condanna per più reati, come nel caso di specie e come di frequente accade .
Per effetto di una decisione della Corte costituzionale nel 1991 infatti veniva riformato l’art. 442 cpp che in precedenza stabiliva che alla scelta del rito abbreviato, in caso di condanna all’ergastolo venisse applicato lo sconto di pena che veniva cosi determinata in 30 anni di reclusione.
Oggi, se il Giudice ritiene di applicare il massimo della pena, ed in caso di concorso di reato lo può fare, la pena è quella dell’ergastolo con isolamento diurno e lo sconto consiste, si è visto, nell’eliminare l’isolamento diurno .
Si potrebbe tentare quindi di immaginare una disciplina meno tortuosa magari impedendo nei processi in cui si rischia l’ergastolo che si possano celebrare con il rito abbreviato anche perché, come è congegnato oggi, il giudizio abbreviato non offre alcuna garanzia di accertamento pieno e come già detto, uno sconto, che spesso sconto non è come vediamo con Parolisi, non è eticamente giustificabile solo per aver l’imputato scelto sostanzialmente di non far perdere tempo e risorse alla macchina della giustizia, che lo ricambia con un trattamento sanzionatorio più mite ma a volte irragionevolmente indulgente.
Anche se così non dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni del Pm, per Parolisi.