
ROMA – Punto numero uno. Le telefonate promozionali che invadono ormai le mura domestiche e gli uffici a tutte le ore del giorno sono diventate un fenomeno in larga espansione, sofferto dai cittadini. Da call center, sparsi nel globo, attraverso il giร fastidioso trillo del telefono, petulanti od improbabili pubblicitari pretendono di intrattenere lโaffaticato interlocutore con offerte delle quali descrivono con voce ripetitiva i presunti vantaggi. Ascoltarne una intera รจ impossibile, per chiunque non abbia un reale interesse alla questione.
Eโ ormai abitudine chiudere la telefonata (fastidiosa in sรฉ) liquidando lโinterlocutore prima che abbia concluso la recita. Questo espediente tuttavia non elimina il disturbo dovuto allโintrusione prodotta dal trillo del telefono (mentre si รจ impegnati in altro) e dalla sequela vocale che assale alla risposta.
In piรน, anche manifestata con cortesia la propria indifferenza alla proposta, spesso il medesimo operatore commerciale richiama anche a ripetizione, nei giorni successivi, per riproporla.
Banana Yoshimoto descrive in un breve romanzo la faticosa vita dei dipendenti dei call center (pagati per ogni telefonata, se dura oltre un determinato tempo dal fornitore del servizio), costretti, per ragioni di sopravvivenza, a ripetute chiamate e ad intrattenere lโinterlocutore per i minuti che legittimano il guadagno.
Esaminata da questa visuale, la condizione commuove, ma nello stesso tempo considerata la propria tranquillitร ed i bilanci delle societร di servizi non si perdona loro lโutilizzazione di questo invadente strumento pubblicitario
2. La materia รจ diventata di tale rilievo da sollecitare lโattenzione e le iniziative sia dellโAgcom (il Garante per le Comunicazioni) sia del Garante della privacy.
Eโ importante, infatti, sapere che esistono misure preventive da attivare per impedire lโafflusso insistente di telefonate promozionali.
Gli abbonati che non desirano ricevere telefonate pubblicitarie possono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
Lโiscrizione puรฒ essere fatta tramite il web, per raccomandata, mail, fax od un ย numero verde. Una procedura alquanto semplificata che consente di non spostarsi dal proprio domicilio, per evitare le telefonate promozionali indesiderate o per le quali non si sia prestato uno specifico consenso.
Inoltre, sono state imposte regole di trasparenza per gli operatori che sono tenuti a rendere visibile il numero telefonico da cui chiamano, ed il chiamante deve indicare i propri dati personali.
A questo punto, chi intende operare in Telemarketing, prima di effettuare una chiamata o di inserire in una lista di ipotetici destinatari un numero, ha lโobbligo di consultare il FUB ed espungere dallโelenco dei destinatari della promozione chiunque vi sia iscritto.
Se nonostante la cautela assunta si ricevono telefonate promozionali, le persone fisiche possono presentare una segnalazione gratuita al Garante della Privacy, che espone lโazienda colpevole allโapplicazione di sanzioni amministrative.
Altre misure sanzionatorie possono essere attivate dalla vittima attraverso la presentazione di un reclamo circostanziato (art. 141 del Codice Privacy) o lโesperimento di unโazione civile ordinaria davanti allโAutoritร giudiziaria accessibile secondo la disposizione dellโart. 152 dello stesso Codice. Questo mezzo consente di richiedere il risarcimento di danni, se effettivamente patiti, dal ย malcapitato destinatario delle comunicazioni promozionali
3. Attualmente lโargomento รจ in evoluzione per la riforma (intervenuta proprio nel 2015) del Codice della Privacy che allโart. 118 prevede la sottoscrizione di un Codice di deontologia e buona condotta, in fase di redazione (per i contrapposti interessi); allโart. 127 disciplina le โchiamate di disturboโ al contraente prevedendo misure di sospensione; allโ art. 130 tratta โle comunicazioni indesiderateโ senza lโintervento di un operatore per lโinvio di materiale pubblicitario.
4. Le telefonate promozionali che abbiano particolari requisiti possono, inoltre, configurare la contravvenzione di molestie telefoniche prevista dallโart. 660 del codice penale.ย
Perchรฉ si raggiunga una soglia di tale rilievo occorre che le telefonate siano caratterizzate dalla petulanza โintesa come modo di agire pressante, ripetitivo ed insistente, idoneo ad interferire in modo sgradevole nella sfera privata della vittimaโ (cosรฌ Cass., 29 gennaio-16 aprile 2014, n. 16178 in un caso di telefonate mute reiterate).
Nellโambito del processo penale il danneggiato puรฒ costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del patimento sofferto, se dimostrato.
Recentemente il Codacons ha presentato un esposto al Garante per la privacy e contemporaneamente una denuncia penale per la citata contravvenzione.
5. Vโรจ da augurarsi che si trovi una linea di componimento degli opposti interessi delle aziende alla promozione dei loro servizi e degli utenti a veder salvaguardata la loro serenitร domestica.
Certamente, le molteplici misure assunte non hanno sinora sortito lโeffetto desiderato ed il far west delle promozioni telefoniche prosegue.