Carlo decide di non sposare piĆ¹ Maria e, due giorni prima del giorno fatidico, glielo comunica. Ovviamente, tutto ĆØ pronto ed organizzato per le imminenti nozze, la sposa, quindi, si rivolge allāAutoritĆ Giudiziaria e chiede la condanna di Carlo al risarcimento del danno, per aver cambiato idea a due giorni dal fatidico āsiā.
Vediamo cosa succede secondo la legge italiana. La rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo configura una violazione delle regole di correttezza e di autoresponsabilitĆ , che non possono considerarsi lecite o giuridicamente irrilevanti, ma non costituisce un illecito contrattuale o precontrattuale, poichĆ© la promessa di matrimonio non ĆØ un contratto e neppure crea un vincolo giuridico tra le parti. In siffatti casi si configura una speciale obbligazione ex lege che pone a carico del recedente, privo di giustificazione, lāobbligo di rimborsare alla controparte quanto meno lāimporto delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
Eā indubbio che la rottura della promessa di matrimonio non puĆ² considerarsi un comportamento lecito, allorchĆØ avvenga senza giustificato motivo; ĆØ altresƬ indubbio che tale promessa non genera lāobbligo di contrarre matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno della parola data e il mancato rispetto dellāaffidamento creato nellāaltro futuro coniuge. Insomma, da un lato la legge intende salvaguardare fino allāultimo la piena ed assoluta libertĆ di ciascuno di contrarre matrimonio, per cui il recesso senza giustificato motivo non ĆØ assoggettato a principi di responsabilitĆ civile, contrattuale o extracontrattuale, nĆ© ad una piena responsabilitĆ risarcitoria, poichĆ© tali scelte potrebbero tradursi in una pressione indiretta sui nubendi nel senso di spingerli ad un legame non voluto, piuttosto che sottoporsi a condanne per responsabilitĆ civile. Dallāaltro lato, il recesso dalla promessa di matrimonio configura pur sempre una lesione dellāaffidamento creato nellāaltro futuro coniuge e quindi la violazione di regole di correttezza e di responsabilitĆ , che non puĆ² considerarsi lecita o giuridicamente irrilevante. I giudici di merito, a cui Maria si era rivolta, condannano il mancato sposo al risarcimento del danno, determinato nella misura di poco meno di diecimila euro, a titolo di spese sostenute per la cerimonia andata in fumo, oltre al pagamento di euro 30.000,00 per i danni morali subiti sa Maria, per il mancato matrimonio. Carlo si rivolge alla Suprema Corte per la revisione della sentenza di condanna.
I giudici di legittimitĆ eliminano la condanna al risarcimento dei danni morali, perchĆØ non ravvisabili ed applicabili alla fattispecie in esame. Tutto ciĆ² si verifica quando il recesso dal matrimonio ĆØ ingiustificato, quindi nulla viene imputato a chi promette di sposarsi e poi si tira indietro, quando si verificano fatti rilevanti; tali sono quelle circostanze che, se conosciute al momento degli sponsali, avrebbero dissuaso il promittente dal concluderli, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa, nella pratica il recesso ĆØ stato considerato giustificato Per i casi di perdita dellāimpiego o del fallimento, lāemergere di unāestrazione sociale diversa da quella promessa o mantenuta, la preesistente mancanza di una stabile occupazione, semprechĆ© lāimpegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento di unāoccupazione definitiva. Il tutto, sempre tenuto conto anche dei principi morali e del ceto sociale dei promessi sposi, nonchĆ© del luogo in cui doveva celebrarsi il matrimonio. Insomma, a conclusione della verifica del comportamento di chi promette di sposarsi e poi revoca il ingiustificatamente consenso possiamo indicare sinteticamente i seguenti casi: esclusione del risarcimento del danno; contenimento del risarcimento alle sole spese fatte e alle obbligazioni contratte; necessitĆ di un preciso collegamento tra le spese fatte e la promessa di matrimonio; necessaria rispondenza delle spese fatte alle ācondizioni delle partiā. Per concludere, una nota di carattere sociale e culturale, i dati statistici segnalano una caduta quasi verticale del numero dei matrimoni, una rilevante crescita delle crisi coniugali e un vorticoso incremento delle unioni libere. Ad ulteriore sostegno di questo trend, si ĆØ registrato in questi ultimi anni un repentino aumento di sentenze sulla promessa di matrimonio.
Per quanto riguarda la nuzialitĆ , nel 2009 si conferma il trend decrescente per i matrimoni: sono pari a 230.613 contro i 247.740 nel 2008. Se si prende in considerazione il rito, il matrimonio religioso, nonostante la tendenza generale alla diminuzione, continua a essere preferito dagli sposi: nel 2009 sono stati celebrati con rito religioso il 62,8 % dei matrimoni. Rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di oltre il 64% ed i divorzi sono praticamente raddoppiati. Questi incrementi sono stati osservati in un contesto in cui i matrimoni diminuiscono e quindi sono imputabili ad un effettivo aumento della propensione alla rottura dellāunione coniugale. Insomma, il costume sociale ĆØ, come naturale, in evoluzione e con esso lāandamento e lāevoluzione delle unioni familiari.