La materia investe quindi la Corte Costituzionale, visto che il matrimonio in Italia è previsto solo per persone di sesso diverso, sia dal diritto civile che dalla Carta Costituzionale. La Cassazione ha però sollevato dei dubbi: “Tale univoca previsione”, dice l’ordinanza riguardo il “divorzio imposto”, ignora “il rilievo primario di formazioni sociali in un contesto costituzionale in cui è largamente condivisa l’esigenza di riconoscere le unioni di fatto”. Insomma, la Costituzione e il diritto dicono una cosa precisa, ma che fare se la società (e migliaia di coppie di fatto) è ormai composta in maniera sempre maggiore da coppie dello stesso sesso?
Non solo: il dubbio della Cassazione è che imporre il divorzio a una coppia che vuole rimanere sposata sia una lesione dei dirtti di quella coppia. Nell’ordinanza con cui ha chiesto alla Corte Costituzionale di giudicare sull’automatismo di legge che lega il cambiamento di sesso allo scioglimento del matrimonio, la Cassazione si riferisce al caso di una coppia emiliana. In seguito al cambio di sesso dell’uomo, con sentenza passato in giudicato, l’ufficiale di stato civile del Comune di Mirandola ha ritenuto che la rettifica del sesso ”determinasse l’obbligo di aggiornare anche il registro degli atti di matrimonio”, in base all’articolo 4 della legge 164 del 1982 che disciplina la rettifica di attribuzione del sesso.
Il Comune ha quindi annotato in calce al certificato di matrimonio lo scioglimento. Le due donne hanno presentato ricorso al tribunale di Modena chiedendo la correzione dell’atto. Il ministero dell’Interno ha presentato reclamo, e i giudici ha rigettato la domanda. In secondo grado la Corte d’Appello di Bologna nel maggio del 2011 ha ritenuto che procedere alla correzione richiesta ”significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di leggitimità, la diversità sessuale dei coniugi”. E contro questa sentenza le due si sono rivolte alla Cassazione sollevando diverse questioni di legittimità. In parte condivise dai giudici di piazza Cavour. E’ stato introdotto – è la sintesi della Suprema Corte – un ”divorzio imposto ex lege, che non richiede una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale ad hoc limitatamente alle decisioni relative ai figli minori”.
E ”tale soluzione obbligata pone l’interrogativo della sua compatibilità con il sistema costituzionale” e con ”l’autodeterminazione nelle scelte relative all’identità personale”, del diritto dell’altro coniuge di scegliere se proseguire la relazione. Quindi il quesito che la Cassazione rivolge alla Consulta è di valutare ”l’adeguatezza del sacrificio imposto all’esercizio di tali diritti dall’imperatività dello scioglimento del del vincolo per entrambi i coniugi”.