ROMA, 18 APR – Primo passo al Senato per la riforma della Costituzione. In commissione Affari Costituzionali e' stato ufficialmente presentato il testo unico che recepisce gli accordi della maggioranza. 10 gli articoli della Carta di cui si propone la modifica, con l'obiettivo di chiudere l'esame entro maggio con il voto dell'Aula.
Ecco in sintesi le modifiche, articolo per articolo. – ART.56: I deputati sono ridotti da 630 a 508 dei quali otto sono eletti all'estero. Ora gli eletti all' estero sono 12. L'eta' per essere eletti alla Camera scende da 25 a 21 anni.
– ART.57: I senatori elettivi sono ridotti da 315 a 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
– ART.58: sono eleggibili al Senato gli elettori che hanno 35 anni. Ora bisogna aver compiuto 40 anni.
– ART.70: si elimina l'avverbio ''collettivamente'' quando si afferma che ''la funzione legislativa e' esercitata dalle due camere''. E' una formalita' ma e' il primo passo necessario per superare il bicameralismo perfetto.
– ART.72: cambia il bicameralismo: 1)i ddl riguardanti prevalentemente i principi fondamentali della legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono assegnati al Senato; gli altri, a partire da quelli che riguardano le materie esclusive dello Stato, sono assegnati alla Camera. 2) Il bicameralismo funziona con un silenzio-assenso della seconda Camera, a meno che quest'ultima non chieda entro 15 giorni di poter esaminare un ddl. Anche se boccia o emenda, alla fine decide come vuole la Camera che l'ha esaminato per prima. 3) rimane il bicameralismo paritario in materia costituzionale ed elettorale, trattati internazionali, bilanci e consuntivi, amnistia e indulto, leggi di attuazione del vincolo del pareggio di bilancio e adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. Presso il Senato e' istituita la commissione paritetica per le questioni regionali. Il governo puo' chiedere una corsia preferenziale per un provvedimento che deve esser votato entro un termine determinato e se si sfora, il testo va approvato senza emendamenti.
– ART.73: si modifica la promulgazione d'urgenza con il nuovo bicameralismo. Una legge puo' esser promulgata nei tempi stabiliti dal Parlamento.
– ART.74: (modifica formale) ridefinisce i poteri di promulgazione del Presidente della Repubblica in base al nuovo bicameralismo.
– ART.92: il presidente del Consiglio ha il potere di proporre la revoca dei ministri. Ora puo' solo proporne la nomina al Capo dello Stato.
– ART. 94: e' il presidente del Consiglio, e non il governo, che deve avere la fiducia delle due Camere. Prevista la mozione di sfiducia costruttiva: deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio e va approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Se la fiducia viene negata, il presidente del Consiglio incaricato puo' chiedere lo scioglimento delle Camere o di una sola di esse a meno che il Parlamento in seduta comune, entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento, indichi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri.
– ART. 126: si tratta di una modifica formale sui poteri di scioglimento del capo dello Stato degli enti locali che prevede la consultazione della commissione sulle Regioni.