Nel testo presentato si prevede che l’amnistia venga concessa “per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni” o una pena pecuniaria “per fatti commessi non oltre il 30 settembre 2013”. E potrà essere applicata anche ai recidivi.
Per quanto riguarda invece l’indulto, questo potrà essere concesso “nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive”. Ed è concesso “nella misura non superiore a 8 anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti rilevanti relativi a reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali” e potrà essere applicato anche ai reati di mafia ex art.416 bis. Il provvedimento di clemenza, si legge ancora nel testo Barani, ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 30 settembre 2013.
L’amnistia, si legge ancora nel ddl Barani, non si applica qualora l’interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire. E ai fini del suo computo si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale.
L’ indulto è concesso nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Ed è concesso nella misura non superiore a 8 anni a chi collabori con la giustizia. Anche per l’indulto, spiega Barani, “si è optato per il limite massimo dei 5 anni, innalzato ad 8 per i condannati per reati relativi ad associazioni o organizzazioni criminali, terroristiche o eversive che decidano di collaborare con la giustizia divulgando tutte le circostanze in loro conoscenza relative alla partecipazione nelle organizzazioni di cui sopra”. “All’articolo 4 del disegno di legge – prosegue – sono stabiliti i termini per l’indulto relativamente alle pene accessorie e si prevede la possibilità di espulsione degli stranieri detenuti, mentre gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell’istituto”.