Biotestamento: come cambia la legge

ROMA, 12 LUG – Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Tra le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito da Palazzo Madama, dove adesso il testo dovra' tornare in terza lettura, quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali e solo per i malati terminali di nutrizione e idratazione artificiale, limiti piu' stretti sul momento in cui si attiva la dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale, tra l'altro, si potranno indicare ''orientamenti'' e non piu' volonta' rispetto ai soli trattamenti che si desidera attivare e non anche che si vogliono rifiutare. E' stato confermato, poi, il no all'eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante.

Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento', 8 articoli, e non piu' 9, perche' e' stato soppresso l'intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante:

– NUTRIZIONE: L'alimentazione e l'idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente ''in stato terminale'' non e' piu' in grado di assimilarle e quando ''le medesime risultino non piu' efficaci''

– PLATEA: La legge non e' rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali. La Dat pero' assumera' valore solo nel momento in cui ci sara' ''accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale''

– SOLO DAT: sara' valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sara' titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volonta' della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si puo' dire no)

– LEA: Ai pazienti in stato vegetativo sara' garantita ''l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare'' prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza

– FIDUCIARIO: In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, ndr) indicati dal Codice Civile

– MEDICO: Le volonta' espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.

Published by
admin