ROMA – ''Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9000 abitanti, l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti''. E' quanto prevede l'articolo 11 del Dl Concorrenza.
