ROMA – La funzione legislativa, secondo la bozza dei tecnici delle riforme che ha ricevuto un primo via libera bipartisan, prevede che la funzione legislativa venga esercitata dalle due Camere. Scompare, dall’art.70 della Costituzione, il termine ”collettivamente”.
Per il resto, cambia l’art.71, nel secondo che si ribadisce come l’iniziativa delle leggi appartenga al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi e agli enti ai quali sia conferita dalla legge costituzionale, ma si aggiunge anche che i disegni di legge saranno presentati ”al presidente di una delle Camere”.
Identica, invece, la disposizione che riguarda l’iniziativa popolare delle leggi.La differenza tra Camera e Senato riguardera’ anche la materia dei provvedimenti. Nel nuovo art.72, cosi’ come modificato dai tecnici Luciano Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), Italo Bocchino (Fli), Ferdinando Adornato (Udc), Pino Pisicchio (Api), si dice che i disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie ”di cui al II comma dell’art.117”, saranno assegnati alla Camera dei Deputati.
E il II comma dell’art.117 parla della potesta’ legislativa esclusiva dello Stato. Dovranno essere esaminati dal Senato, invece, i disegni di legge relativi per lo piu’ alle materie di cui si parla nel III comma dell’art.117 e cioe’ tutto cio’ che riguarda la ‘Potesta’ legislativa concorrente’.
A Palazzo Madama, si legge nel testo della riforma, verra’ istituita la ‘Commissione paritetica per le questioni regionali’ che sara’ composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche’ ”da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell’Assemblea la quale esprime parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al III comma dell’art.117” (Potesta’ legislativa concorrente).
I disegni di legge verranno assegnati ”con decisione insindacabile” ad una delle due Camere, di intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il disegno di legge, si prevede ancora nel nuovo art.72 cosi’ come riformulato dai tecnici, verra’ esaminato ”secondo le norme del regolamento della Camera alla quale e’ stato assegnato, da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilira’ quindi ”procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e’ dichiarata l’urgenza”. Sempre il regolamento, si legge ancora nella bozza di riforma, potra’ stabilire anche in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge potranno essere deferiti a Commissioni, anche permanenti, ”composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”.
”Anche in tali casi – prosegue la riformulazione dell’art.72 – fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e’ rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto”.
Sara’ il regolamento a determinare anche le forme di pubblicita’ dei lavori delle Commissioni. Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i Trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per il disegno di legge comunitaria, occorrera’ l’approvazione di entrambe le Camere.
Il Governo potra’ chiedere priorita’ per un suo disegno di legge e un termine determinato per il voto, secondo modalita’ stabilite dai regolamenti. Decorso tale termine, sempre il Governo, potra’ chiedere che il testo proposto o condiviso sia approvato articolo per articolo e con votazione finale. Una volta approvato da una Camera, il provvedimento verra’ trasmesso all’altro ramo del Parlamento e si intendera’ definitivamente approvato ”se entro 15 giorni dalla trasmissione”, questo non deliberi di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il testo ”deve approvarlo o respingerlo entro i 30 giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il ddl si intende definitivamente approvato”. Se la Camera, si legge ancora nella bozza, ”che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge e’ trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva”.