
Coronavirus, restrizioni fino al 31 luglio: quali sono le misure prorogabili (foto Ansa)
ROMA – L’emergenza finirร il 31 luglio? Per farla breve: probabilmente no. Allora perchรฉ si parla tanto di 31 luglio? E’ una data estrema e lontana scelta dal Governo un po’ a caso (o forse no). Una data burocratica per dire: noi l’emergenza la dichiariamo fino al 31 luglio, e quindi le misure restrittive le possiamo prorogare fino al 31 luglio, poi perรฒ quello che succederร si vedrร . Tutto potrebbe finire prima. Tutto potrebbe finire dopo.
“A fine gennaio – ha spiegato il premier Conte in conferenza stampa parlando del nuovo decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri –ย abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale. L’emergenza รจ stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio”.
Fin qui il punto รจ chiarito. L’emergenza non durerร fino al 31 luglio. Il 31 luglio รจ semplicemente un’attuale e burocratica data di scadenza dell’emergenza. Poi quel che succederร da qui al 31 luglio si vedrร .
Le restrizioni.
Torniamo al nuovo decreto legge. Di quali restrizioni parliamo quando parliamo di restrizioni prorogabili fino al 31 luglio?
Ecco l’elenco stilato nel comunicato stampa del Governo:
Tra le misure adottabili rientrano:
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perchรฉ contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dellโattivitร , la limitazione dellโingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attivitร ludiche, ricreative, sportive e motorie allโaperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonchรฉ di disciplinare le modalitร di svolgimento degli allenamenti sportivi allโinterno degli stessi luoghi;
- la possibilitร di disporre o di affidare alle competenti autoritร statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per lโinfanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attivitร delle amministrazioni pubbliche, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attivitร di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attivitร di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso unโadeguata reperibilitร dei generi alimentari e di prima necessitร da espletare con modalitร idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attivitร dโimpresa o di attivitร professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilitร di applicare la modalitร di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- lโobbligo che le attivitร consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessitร , laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Chi deciderร e quando sulle restrizioni?
“Il decreto – si legge nel comunicato stampa – prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio (queste restrizioni, ndr) possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalitร di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piรน volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o piรน tra le misure previste dal decreto stesso. Lโapplicazione delle misure potrร essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo lโandamento epidemiologico del predetto virus, una o piรน tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalitร al rischio effettivamente presente”.
E ancora:
“ร previsto che, nelle more dellโadozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti allโentrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate”.
Le sanzioni.
Infine, il testo prevede “che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dallโarticolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanitร ”.
Nei casi di mancato rispetto “delle misure previste per pubblici esercizi o attivitร produttive o commerciali, si applica altresรฌ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellโesercizio o dellโattivitร da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa รจ raddoppiata e quella accessoria รจ applicata nella misura massima”.
La violazione intenzionale “del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perchรฉ risultate positive al virus รจ punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni)”.
Fonte: governo.it.
