Coronavirus, restrizioni fino al 31 luglio: quali sono le misure prorogabili (foto Ansa)
ROMA – L’emergenza finirà il 31 luglio? Per farla breve: probabilmente no. Allora perché si parla tanto di 31 luglio? E’ una data estrema e lontana scelta dal Governo un po’ a caso (o forse no). Una data burocratica per dire: noi l’emergenza la dichiariamo fino al 31 luglio, e quindi le misure restrittive le possiamo prorogare fino al 31 luglio, poi però quello che succederà si vedrà. Tutto potrebbe finire prima. Tutto potrebbe finire dopo.
“A fine gennaio – ha spiegato il premier Conte in conferenza stampa parlando del nuovo decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri – abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale. L’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio”.
Fin qui il punto è chiarito. L’emergenza non durerà fino al 31 luglio. Il 31 luglio è semplicemente un’attuale e burocratica data di scadenza dell’emergenza. Poi quel che succederà da qui al 31 luglio si vedrà.
Torniamo al nuovo decreto legge. Di quali restrizioni parliamo quando parliamo di restrizioni prorogabili fino al 31 luglio?
Ecco l’elenco stilato nel comunicato stampa del Governo:
Tra le misure adottabili rientrano:
“Il decreto – si legge nel comunicato stampa – prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio (queste restrizioni, ndr) possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente”.
E ancora:
“È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate”.
Infine, il testo prevede “che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”.
Nei casi di mancato rispetto “delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
La violazione intenzionale “del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni)”.
Fonte: governo.it.