Conferma la competenza dell’autorità giudiziaria perugina ad occuparsi dell’inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi, in riferimento all’ordinanza di custodia cautelare alla base del procedimento, la sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni con le quali hanno annullato con parziale rinvio i ricorsi di Mauro della Giovampaola e Fabio De Santis.
Della Giovampaola aveva contestato in particolare il provvedimento con il quale il gip di Firenze nel febbraio scorso disponeva gli arresti per poi trasmettere gli atti nel capoluogo umbro per il coinvolgimento dell’allora procuratore aggiunto di Roma Achille Toro. Insieme a De Santis era ricorso poi contro l’ordinanza del tribunale perugino che confermava la decisione del giudice di Perugia che aveva rinnovato la misura. La Cassazione ha pero’ definito ”del tutto infondata” la tesi secondo la quale ”erroneamente il gip fiorentino avrebbe indicato l’autorita’ giudiziaria perugina ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale”.
Secondo i giudici ”e’ pienamente legittima l’indicazione immediata di un giudice diverso da quello che sarebbe territorialmente competente in relazione all’accertato luogo di consumazione del reato per cui si procede, quando anche solo ragioni di connessione conducano all’applicazione contestuale dell’art. 11 cpp”. Secondo il collegio e’ poi ”infondata” la questione sollevata nei ricorsi di una insussistenza della connessione tra gli addebiti contestati a Della Giovampaola e a Toro.
Nelle motivazioni si ricorda il coinvolgimento di vari indagati per acquisire dal magistrato informazioni che interessavano il costruttore Diego Anemone. ”Tali notizie – scrive la Cassazione – erano fornite in un contesto di stretti e intrecciati rapporti richiamati anche dal tribunale (quello del riesame di Perugia – ndr), che commentava come come anche Della Giovampaola fosse stato tempestivamente informato…”.