Derby: mano leggera del giudice sportivo, squalifiche per Ledesma e Kolarov, multa per Totti e Zarate, graziato Radu

Cristian Ledesma

Tanto rumore per nulla. Martedì 20 aprile è stata giornata di giudice sportivo e dopo il finale “pirotecnico” del derby tra Lazio e Roma in molti si aspettavano una “stangata”, soprattutto nei confronti dei biancocelesti molto nervosi dopo la sconfitta.

Inevitabili le squalifiche per due giornate di Ledesma, espulso durante la gara dopo un polemico applauso a Tagliavento, e per una giornata di Kolarov ammonito durante la gara e diffidato.

Tutto il resto, invece, si è risolto con un qualche ammenda e con una clamorosa assoluzione. A pagare di più sono state le due società, condannate ad un’ammenda di 40.000 euro a testa per gli scontri in tribuna Tevere tra le due tifoserie. Ammenda anche per il capitano della Roma Francesco Totti che pagherà 20.000 euro per il gesto del “pollice verso” a fine partita.

Deluse quindi le aspettative del tecnico laziale Reja che, a caldo, aveva invocato una discutibile squalifica “per dieci giornate”. Il giudice sportivo ha stabilito che il gesto, per cui Totti si è scusato, era provocatorio ma il fatto che fosse rivolto ai suoi tifosi e non a quelli avversari rendeva impraticabile l’ipotesi della squalifica.

Multa, di 5.000 euro anche per il centrocampista della Lazio Roberto Baronio che aveva insultato Totti apostrofandolo con un “sei finito” e a  ammonizione e multa di 8.000 euro per Mauro Zarate per aver calciato al termine della gara il pallone verso un gruppo di calciatori avversari, colpendone una alla schiena.

Discutibile, invece, la mancata squalifica del difensore della Lazio Radu che, a partita finita, aveva sgambettato Simone Perrotta che correva verso la curva per festeggiare. Secondo il giudice “il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se ‘refertato’), ma non tale da integrare gli estremi di quella ‘condotta violenta’ che, se non vista dall’arbitro, rende ammissibile la prova televisivà, con i consequenziali effetti sanzionatori”. Secondo il giudice “si è trattato, in buona sostanza, di uno sgambetto, sia pure portato con una certa veemenza, non tale comunque da denotare quell’inequivoca intenzionalità lesiva che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all’art. 35 n.1.3) del codice di giustizia sportiva”. Vero, forse, ma resta il comportamento stupido, antisportivo e potenzialmente capace di scatenare una rissa.

Published by
Emiliano Condò